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Coordinatore per la progettazione: non necessario se non c'è l'obbligo del permesso di costruire

Coordinatore per la progettazione: non necessario se non c'è l'obbligo del permesso di costruire

Ministero del Lavoro da chiarimenti sull'obbligo di nomina del Coordinatore per la progettazione nei cantieri

Con l'interpello 2/2014 il Ministero del Lavoro ha dato alcuni chiarimenti sulla nomina del Coordinatore per la progettazione nei cantieri: viene infatti sottolineato che nei lavori privati, la designazione di tale coordinatore non è obbligatoria se l’opera non necessita di permesso di costruire e se l’importo dei lavori è inferiore a 100.000 euro.

L'interpello evidenzia che devono essere soddisfatte entrambe le condizioni.

Inoltre, la Commissione rammenta che nei casi di cui all’art. 90, comma 11, del D. Lgs. n. 81/2008, il coordinatore per l’esecuzione deve “essere nominato contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, in modo da consentire la piena realizzazione di tutti i compiti connessi al ruolo di coordinatore per la progettazione”.

 

Ecco il testo originale: www.ingenio-web.it/immagini/CKEditor/Interpello 2-2014.pdf

 

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