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CARPENTERIA METALLICA: dal C.S.LL.PP. chiarimenti sulla interazione tra EN 1090-1 e NTC 2008

CARPENTERIA METALLICA: dal C.S.LL.PP. chiarimenti sulla interazione tra EN 1090-1 e NTC 2008.Dal 1 luglio la marcatura CE secondo la EN 1090-1 sarà l’unica modalità di qualificazione delle carpenterie metalliche ad uso strutturale.

Dal 1 luglio la marcatura CE secondo la EN 1090-1 sarà l’unica modalità di qualificazione delle carpenterie metalliche ad uso strutturale.
 
Sul sito del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici è stato pubblicato un comunicato riportante chiarimenti sull’applicazione della EN 1090-1 per i prodotti in carpenteria metallica ad uso strutturale e le relative interazioni con le vigenti Norme tecniche per le costruzioni.
 
Nel documento si sottolinea che dalla fine del periodo di coesistenza della norma europea armonizzata EN 1090-1, e quindi dal 1 luglio 2014, la relativa marcatura CE sarà l’unica modalità di qualificazione dei prodotti rientranti nel campo di applicazione di detta norma armonizzata, ai fini dell’impiego dei prodotti stessi nelle opere.
Da tale data quindi, per tali prodotti in carpenteria metallica coperti dalla EN 1090-1, il Servizio Tecnico Centrale non rilascerà più l’attestazione di avvenuta dichiarazione dell'attività di centro di trasformazione di carpenteria metallica.
Tale attestazione sarà invece rilasciata soltanto, nel caso residuale, di prodotti in carpenteria metallica non coperti dalla EN 1090-1 risultando, per tali prodotti, ancora obbligatoria ai fini dell’impiego nelle opere.
 
Per il Direttore dei Lavori, ricorda il Consiglio Superiore dei LL.PP.il rimane, comunque sia qualificato il prodotto, l’obbligo in fase di accettazione, di:
- verificare la conformità di quanto riportato nella documentazione di qualificazione o marcatura
CE (Dichiarazione di Prestazione), con i requisiti richiesti dal DM 14.01.2008 edc
(eventualmente, se superiori) dello specifico progetto;
- controllare che la documentazione di qualificazione o la marcatura CE facciano riferimento agli
effettivi componenti pervenuti in cantiere, assicurandosi quindi, nei limiti delle proprie
competenze, dell’effettiva rintracciabilità dei prodotti;
- effettuare le previste prove di accettazione.
 

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