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FASCICOLO DEL FABBRICATO obbligatorio in Puglia: intervista a Bacco, presidente ordine BAT

FASCICOLO DEL FABBRICATO obbligatorio in Puglia: intervista a Vincenzo Bacco, presidente ordine BAT

Caro Presidente, con la pubblicazione della Legge Regionale 27/2014 del 20 maggio scorso, in Puglia, tutti i proprietari di immobili pubblici e privati saranno obbligati, in caso di nuova costruzione, a far redigere il fascicolo del fabbricato. Cosa pensa di questo provvedimento?
È da moltissimo tempo che la nostra categoria professionale, molto attenta ai problemi della sicurezza della città e del suo edificato, auspica procedure di controllo istituzionalizzato che impongano attenzione ai fabbricati. Il fascicolo del fabbricato redatto al momento della sua costruzione (carta di identità del fabbricato alla sua nascita), rappresenterà il presupposto per attivare una pratica felice che permetterà di annotare e rendere riconoscibile e condivisa tutta la sua storia futura degli interventi. Non più estemporanei lavori sul fabbricato che possano coinvolgere strutture e impianti senza che sia valutata la fattibilità in sicurezza.

I professionisti hanno la competenza necessaria per poter redigere questo fascicolo? L’Ordine ha fatto/farà informazione su questo provvedimento?
Direi che tutte le informazioni richieste per la redazione dei documenti previsti dalla legge trovano nei professionisti ingegneri tutte le competenze necessarie.. Tra le attività di maggiore attenzione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia B,A,T vi è la “prevenzione organizzata a sistema” e di necessità di coinvolgere nel processo di “costruzione della sicurezza” tutti i possibili attori, fino al semplice cittadino che ne è l’utilizzatore finale.
Per questo si è subito attivato con una lettera ai Sindaci dei Comuni e al Presidente della Provincia per rendersi disponibile a collaborare, mediante l’attivazione di opportuni tavoli tecnici, con gli uffici preposti, ponendo a disposizione tutte le competenze dei suoi iscritti.

Nell’art. 3, comma 7, la Legge Regionale estende l’obbligo del fascicolo del fabbricato anche ad edifici esistenti ed in particolare a quelli pubblici o privati a uso pubblico elencati nella deliberazione di Giunta regionale 31 maggio 2011, n.1214, con obbligo di redazione entro sei mesi dall’entrata in vigore della LR n.24/2014. Il dover agire su edifici esistenti non richiederebbe un maggior dettaglio su chi possa predisporre realmente questo fascicolo? Nella legge si parla infatti genericamente di "un tecnico con idoneo titolo professionale".
Credo, innanzitutto che “idoneo titolo professionale” debba significare “idonea competenza professionale” che si riferisce ad esperienza e preparazione piuttosto che a titoli.
La nostra Provincia è stata dichiarata zona sismica, pur con diverso grado di sismicità tra le sue parti, fin dai primi anni ottanta. Si è, quindi, sviluppata una cultura del costruire indirizzata alla sicurezza sismica e impiantistica, (e quindi a un certo rigore operativo!), che ha coinvolto anche l’utilizzatore finale facendo in modo che vi sia richiesta e conseguente sviluppo di competenze in questi campi. Le recenti disposizioni di legge circa l’aggiornamento professionale hanno sicuramente stimolato l’Ordine ad attivare diversi momenti formativi su questi argomenti favorendo anche la specializzazione.

La legge affida ai comuni la facoltà di estendere l’obbligatorietà della redazione del fascicolo anche per i fabbricati privati esistenti ricadenti nelle zone ad alta sismicità classificate “1” e “2”, ai sensi dell’o.p.c.m. 3274/2003. In tal caso, il fascicolo del fabbricato deve essere integrato da una valutazione di sicurezza alle azioni sismiche. Un simile provvedimento non dovrebbe essere riservato alla regione?
Certamente i comuni hanno un adempimento molto importante da assolvere.
La legge assegna loro due facoltà:
a) È facoltà per i comuni di estendere l’obbligatorietà della redazione del fascicolo anche per i fabbricati pubblici non elencati nella deliberazione di g.r. 1214/2011 e privati esistenti, ricadenti in aree instabili o potenzialmente instabili, considerate a pericolosità geomorfologica e a rischio di dissesto idrogeologico legato alla possibile subsidenza del suolo. In tal caso, il fascicolo del fabbricato deve essere integrato da analisi di stabilità.
b) È facoltà dei comuni estendere l’obbligatorietà della redazione del fascicolo anche per i fabbricati privati esistenti ricadenti nelle zone ad alta sismicità classificate “1” e “2”, ai sensi dell’o.p.c.m. 3274/2003. In tal caso, il fascicolo del fabbricato deve essere integrato da una valutazione di sicurezza alle azioni sismiche.
Naturalmente entrambi gli adempimenti dovranno essere fatti a seguito di opportune valutazioni a cui l’Ordine degli Ingegneri ha proposto di partecipare.

Quale il punto debole e quale il punto di forza del documento?
Il punto di forza è certamente quello che finalmente si comincia a prendere in considerazione un particolare aspetto prestazionale legato alla sicurezza che prima era particolarmente trascurato. Molte recenti leggi, anche della nostra regione, infatti, hanno privilegiato, pur con le dovute ragioni, solo gli aspetti legati al consumo di energia senza considerare che prima ancora del contenimento dei consumi viene la sicurezza del fabbricato (statica ed impiantistica).
I punti deboli, da una prima lettura, possono essere:
- la mancata definizione, al momento, dei modelli di fascicolo e dei relativi contenuti in termini di responsabilità. Soprattutto perché non vi è nessun segno di coinvolgimento delle categorie professionali interessate per una opportuna condivisione.
- Vi sono forti perplessità su come la Regione possa realmente intervenire in caso di mancato adempimento da parte dei Comuni.
- Si agisce con la previsione di forti multe per gli inadempienti mentre sarebbe stato più opportuno individuare un sistema di incentivazioni.
 

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