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Pubblicato il "decreto palchi": norme più stringenti x la sicurezza x fiere e spettacoli

Data di Pubblicazione originale dell'articolo: 26/08/2014

Dopo gli incidenti accaduti nei cantieri temporanei per il montaggio e smontaggio dei grandi palchi per concerti - a cui la stampa ha dato grande risalto - e quelli accaduti in fiera arriva finalemente il cosiddetto "decreto palchi", il provvedimento licenziato dai ministeri del Lavoro e della Salute che impone norme più stringenti per la sicurezza e che attribuisce nuove responsabilità alla figura del coordinatore in cantiere.

 
Il provvedimento, in vigore dal 23 agosto, estende le disposizioni sulla sicurezza dei cantieri temporanei o mobili (titolo IV del Tu 81/2008) alle attività di montaggio e smontaggio di strutture realizzate per spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento o per manifestazioni fieristiche.

Viene definita la figura del committente, principale responsabile della sicurezza, e rimarcata l'importanza della progettazione, che deve tener conto delle peculiarità del sito. Centrale è il ruolo del coordinatore per la sicurezza che, in fase di progettazione e se è prevista la presenza di più imprese esecutrici, va sempre nominato. Per favorire la prevenzione, il decreto punta anche sulla formazione degli operatori.

Molte le esclusioni (forse troppe) anche se previste esclusioni, palchi e stand dovranno comunque osservare le misure relative ai lavori in quota (capo II del titolo IV del Tu) e le altre disposizioni del Dlgs 81/08: ad esempio, dei piccoli palchi costituiti da pedane di altezza fino a due metri e che non supportano altre strutture, attività di montaggio e smontaggio di palchi costituiti da opere temporanee prefabbricate, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante e messi in opera secondo le indicazioni da questi previste, purché l'altezza (compresi gli elementi di copertura) non superi i 7 metri, l'allestimento di sistemi (travi, graticci sospesi a stativi o a torri) il cui montaggio avviene al suolo o sul piano del palco, purché le altezze non superino i 6 metri nel caso di stativi e 8 metri nel caso di torri e per gli allestimenti fieristici, compaiono tra le esclusioni le strutture con un'altezza inferiore a 6,5 metri (computata rispetto ad un piano stabile).

Da una prima lettura appare poco curato però l'aspetto della progettazione esecutiva strutturale e la presa in considerazione di eventi straordinari nell'ambito del progetto. Su questo argomento INGENIO comunque predisporrà a breve un articolo di approfondimento.