Data Pubblicazione:

CANNE FUMARIE: necessario il permesso di costruire per la loro installazione.

Il Tar Lazio-Roma, sezione II Quater, con la sentenza 2 ottobre 2014, n. 10134 ribadisce alcuni aspetti circa l’installazione di nuove canne fumarie.

Il Tar Lazio-Roma, sezione II Quater, con la sentenza 2 ottobre 2014, n. 10134 ribadisce alcuni aspetti circa l’installazione di nuove canne fumarie.

La messa in opera di tali elementi, quando sono a servizio di attività di ristorazione rientra fra i lavori di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 380 del 2001, realizzati tramite inserimento di nuovi elementi ed impianti, e, dunque, soggetta al regime del permesso di costruire, ai sensi dell'articolo 10, comma primo, lettera c), dello stesso D.P.R. n. 380/2001 laddove comporti una modifica del prospetto del fabbricato oggetto dell’intervento.

Per l’istallazione di canne fumarie, è necessario il previo rilascio del permesso di costruire, qualora esse non si presentino di piccole dimensioni, siano di palese evidenza rispetto alla costruzione e alla sagoma dell'immobile, e non possano considerarsi un elemento meramente accessorio, ovvero di ridotta e aggiuntiva destinazione pertinenziale, come tale assorbito o occultato dalla preesistente struttura dell'immobile.