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SENTENZA DEL TAR MARCHE: contributo di costruzione anche in caso di cambio d’uso

In caso di cambio di destinazione d’uso di un immobile, anche senza opere edilizie che ne mutino la natura funzionale, si paga il contributo di costruzione.

Il T.A.R. delle Marche ha ribadito, con la sentenza 816/2014, che in caso di cambio di destinazione d’uso di un immobile, anche senza opere edilizie che ne mutino la natura funzionale, si paga il contributo di costruzione.
Il T.A.R. si era pronunciato sul ricorso presentato da un proprietario, riguardante un cambio di destinazione d’uso del proprio immobile, da artigianale a commerciale.
In questo caso, il Comune, avendo valutato che il cambio d’uso comportava un aumento del carico urbanistico, aveva addebitato al proprietario i relativi oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ed il contributo di costruzione, relativi alle nuove costruzione e non alle ristrutturazioni. In questo caso, è stato valutato preponderante, ai fini del calcolo contributivo, non il cambio d’uso, ma il tipo di intervento. Di qui il ricorso, respinto con la sopracitata sentenza.
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