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Edifici scolastici a rischio sismico: in Gazzetta Ufficale il decreto

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 241 del 16.10.2014 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "Modalita' di attivazione del Fondo per interventi straordinari" x gli EDIFICI SCOLASTICI

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 241 del 16.10.2014 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "Modalita' di attivazione del Fondo per interventi straordinari".

Ecco il testo del DECRETO:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio  1992,  n.  225  e s.m.i.;
Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, ed in particolare l'art. 3;
Visto  il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112  ed   in particolare l'art. 107, comma 1, lettera c);
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 recante  «Disposizioni  per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Vista l'ordinanza del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  20 marzo 2003, n. 3274 e successive modifiche  e  integrazioni,  recante «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale  e  di  normative  tecniche  per  le costruzioni in zona sismica»;
Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,   recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e  per  la  correzione dell'andamento dei conti pubblici», ed in particolare  l'art.  32-bis che, allo scopo  di  contribuire  alla  realizzazione  di  interventi infrastrutturali, con priorita' per quelli  connessi  alla  riduzione del rischio sismico, e per far  fronte  ad  eventi  straordinari  nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle  citta' d'arte, ha istituito un apposito Fondo per  interventi  straordinari, autorizzando a tal fine la spesa di € 73.487.000,00 per l'anno 2003 e di € 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni  per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» ed,  in particolare,  l'art.  2,  comma  276  che,  al  fine  di   conseguire l'adeguamento strutturale ed antisismico degli  edifici  del  sistema scolastico, nonche' la  costruzione  di  nuovi  immobili  sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico, ha incrementato di 20 milioni di euro,  a  decorrere dall'anno  2008,  il  predetto  Fondo  per  interventi  straordinari, prevedendone l'utilizzo secondo programmi basati su aggiornati  gradi di rischiosita';
Visto l'art. 2, comma 109 della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
Visto il decreto-legge 25  maggio  2012,  n.  59,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;
Visto l'art. 10 del decreto-legge 14 agosto 2013, n.93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del  29 dicembre 2008, n. 3728  che  ha  ripartito  tra  regioni  e  province autonome le risorse dell'annualita' 2008 destinate nel predetto Fondo agli interventi previsti  dall'art.  2,  comma  276  della  legge  24 dicembre 2007, n. 244, ha  stabilito  gli  interventi  ammissibili  a finanziamento  ed   ha   individuato   le   relative   procedure   di finanziamento;
Vista l'ordinanza del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  31 marzo 2010, n. 3864 che ha ripartito tra regioni e province  autonome le risorse dell'annualita' 2009 e le  riassegnazioni  dell'annualita' 2008 destinate nel predetto Fondo agli interventi previsti  dall'art. 2, comma 276 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed ha  individuato le relative procedure di finanziamento;
Vista l'ordinanza del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  19 maggio 2010, n. 3879 che ha ripartito tra regioni e province autonome le risorse dell'annualita' 2010 destinate  nel  predetto  Fondo  agli interventi previsti dall'art. 2, comma 276 della  legge  24  dicembre 2007,  n.  244,  ed  ha  individuato   le   relative   procedure   di finanziamento;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri  del  2 marzo 2011, n. 3927 che ha ripartito tra regioni e province  autonome le risorse dell'annualita' 2011 e le riassegnazioni delle  annualita' 2009 e 2010 destinate nel predetto  Fondo  agli  interventi  previsti dall'art. 2, comma 276 della legge 24 dicembre 2007, n.  244,  ed  ha individuato le relative procedure di finanziamento;
Considerato che occorre procedere alla ripartizione, tra le regioni e le province Autonome di Trento  e  di  Bolzano  delle  risorse  del predetto Fondo per l'annualita' 2012, pari a 20.000.000,00 di euro, e per l'annualita' 2013, pari a 20.000.000,00 di euro,  destinate  agli interventi previsti dall'art. 2, comma 276 della  legge  24  dicembre 2007, n. 244;
Tenuto conto delle modifiche introdotte  dalla  legge  n.  100/2012 citata nel plesso normativo  inerente  la  materia  della  protezione civile;
Visto il verbale dell'11  gennaio  2012  della  Commissione  mista, costituita  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  7,  dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2008, n.  3728  con decreto del Capo Dipartimento della protezione civile, rep. 3648  del 3  luglio  2009,  che  ha  previsto,  per   l'annualita'   2011,   la riassegnazione di 201.973,42 euro, relativi ai piani  non  pervenuti, delle regioni Sardegna  e  Valle  d'Aosta,  a  favore  delle  regioni Abruzzo, Campania,  Liguria,  Lombardia,  Marche,  Piemonte,  Puglia, Sicilia, Umbria e Veneto;

Ravvisata la necessita' di procedere alle  riassegnazioni  indicate nel citato verbale della Commissione mista;
Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23  dicembre  2009,  n.  191 che, per le leggi di  settore,  ha  previsto  la soppressione  delle erogazioni di contributi a carico del bilancio  dello  Stato  per  le province autonome di Trento e Bolzano;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

 
Dispone:
Art. 1
1. Il presente decreto disciplina le modalita' di utilizzazione del Fondo, inerente l'annualita' 2012 e 2013, per interventi straordinari della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  istituito  ai  sensi dell'art.  32-bis  del  decreto-legge  30 settembre  2003,  n.  269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326, al fine di conseguire l'adeguamento strutturale ed antisismico  degli edifici del sistema  scolastico,  nonche'  la  costruzione  di  nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove  indispensabili a sostituire  quelli  a  rischio  sismico,  secondo  quanto  previsto
dall'art. 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale dello Stato».
2. Con il presente decreto viene ripartita  tra  le  regioni  e  le province  autonome  la  somma  di  20.000.000,00  di  euro   relativa all'annualita'   2012   e   di   20.000.000,00   di   euro   relativa all'annualita'  2013.  La  quota  di  competenza   regionale,   quale risultante dalla terza e quarta colonna della tabella dell'Allegato 1 al presente decreto, e' assegnata alle  singole  regioni  sulla  base degli stessi criteri dell'ordinanza del Presidente del Consiglio  dei ministri 29 dicembre 2008,  n.  3728.  Per  gli  anni  successivi  si provvedera'  tenendo  conto  dell'art.   11,   comma   4-sexies   del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito, con  modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
3. Il finanziamento assegnato dal presente  decreto  alle  province autonome di Trento e  Bolzano,  di  cui  agli  allegati  1  e  2,  e' acquisito al bilancio dello Stato, ai sensi dell'art.  2,  comma  109 della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
4. Con il presente decreto viene revocata la  somma  di  201.973,42 euro, relativa  all'annualita'  2011,  gia'  assegnata  alle  regioni Sardegna e Valle  d'Aosta,  per  la  successiva  riassegnazione  alle regioni Abruzzo,  Campania,  Liguria,  Lombardia,  Marche,  Piemonte, Puglia, Sicilia, Umbria e Veneto. La quota di  competenza  regionale, quale risultante dalla terza  colonna  dell'Allegato  2  al  presente decreto, e' riassegnata alle regioni destinatarie  sulla  base  degli stessi  criteri  dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri 29 dicembre 2008, n. 3728, rinormalizzati sulle sole regioni destinatarie. Il totale delle assegnazioni e delle riassegnazioni  e' riportato nella quinta colonna dell'Allegato 2.
5. Gli interventi ammessi  a  finanziamento  sono  quelli  definiti dall'art. 1, commi 4, 5, 6 e  7  dell'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2008, n.  3728,  con  l'avvertenza che ci si riferisce alla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 2

1. Ai fini dell'utilizzo delle quote di cui all'art. 1, commi  2  e 3, ciascuna regione e provincia autonoma predispone  e  trasmette  al Dipartimento della protezione civile, entro 90 giorni dalla  data  di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  del presente decreto, un unico piano degli interventi di adeguamento o di nuova edificazione, di cui all'art. 1, comma 4. 
2. Il piano dovra' contenere le informazioni riportate all'art.  2, comma 2, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2011, n. 3927.
3. Nell'ambito dei piani di  intervento  di  cui  al  comma  1,  le regioni e le province autonome indicano ulteriori  interventi,  anche eccedenti la quota assegnata, al fine  di  consentire  l'utilizzo  di risorse finanziarie aggiuntive di  cui  al  comma  3,  che  dovessero eventualmente rendersi disponibili.

4. Qualora i piani di intervento di cui al comma 1  non  pervengano entro i termini ivi indicati, il Dipartimento della protezione civile provvede a riassegnare i finanziamenti ad altre regioni  che  abbiano rispettato le prescritte scadenze,  fatta  salva  l'ipotesi  in  cui, entro la  scadenza  dei  predetti  termini,  la  regione  interessata definisca un apposito programma d'intesa con  il  Dipartimento  della protezione civile.

Art. 3
1. Le risorse da destinare a ciascun  intervento  sono  determinate secondo quanto riportato  all'art.  3,  comma  1  dell'Ordinanza  del Presidente del Consiglio 31 marzo 2010, n. 3864.
2. I fondi  sono  erogati  nel  rispetto  delle  procedure  di  cui all'art. 3, commi  da  2  a  10  dell'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio 29 dicembre 2009,  n.  3728,  e  all'art.  4  della  stessa ordinanza,  con  l'avvertenza  che  ci  si  riferisce  alla  data  di pubblicazione del presente decreto ed alla pubblicazione dei  decreti di individuazione degli interventi relativi al presente decreto.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 8 luglio 2014
 
Il Presidente: Renzi

Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 2014
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  affari  esteri,
reg.ne - prev. n. 2517