Data Pubblicazione:

La CAMERA approva lo SBLOCCA ITALIA: ecco TUTTE LE MISURE

L'Assembla della Camera, nella seduta del 30 ottobre, ha approvato l'articolo unico del provvedimento nel nuovo testo della Commissione, modificato a seguito del rinvio. Il decreto è ora all'esame del Senato. Il decreto legge n. 133 del 2014 contiene una serie di misure in materia di infrastrutture, edilizia, ambiente, energia, nonché una serie di misure destinate alle imprese e agli enti territoriali.

L'Assembla della Camera, nella seduta del 30 ottobre, ha approvato l'articolo unico del provvedimento nel nuovo testo della Commissione, modificato a seguito del rinvio. Il decreto è ora all'esame del Senato.

Il decreto legge n. 133 del 2014 contiene una serie di misure in materia di infrastrutture, edilizia, ambiente, energia, nonché una serie di misure destinate alle imprese e agli enti territoriali.
Il decreto è stato significativamente modificato ed integrato all'esito dell'esame in Commissione ambiente, sia in sede referente, sia in seguito al rinvio in Commissione deliberato dall'Assemblea, al fine di recepire il parere della Commissione bilancio.
VAI AL TESTO DEL DECRETO

Si riportano tutte le misure approvate dalla Camera:

Misure in materia di infrastrutture e trasporti

L’articolo 1 prevede la nomina dell'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato S.p.A. a Commissario per la realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli-Bari disciplinando, nel contempo, i compiti e i poteri del Commissario, la pubblica utilità, indifferibilità e urgenza degli interventi e il finanziamento degli interventi medesimi (commi 1-8). Tali disposizioni si applicano anche alla realizzazione dell'asse ferroviario AV/AC Palermo-Catania-Messina (comma 9). L'art. 1 dispone, inoltre, l'approvazione del Contratto di Programma 2012-2016 parte Investimenti tra Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e MIT, stipulato l'8 agosto 2014, e dei contratti di programma sottoscritti dall'ENAC con i gestori degli scali aeroportuali di interesse nazionale (commi 10-11). Ulteriori modifiche all’articolo 1 inserite nel corso dell’esame in Commissione hanno riguardato l’esclusione dal patto di stabilità interno negli anni 2014 e 2015 delle spese per l’esecuzione di opere volte all’eliminazione dei passaggi a livello , la redazione di un piano di ammodernamento dell’infrastruttura ferroviaria (comma 10-bis), l’elaborazione del modello tariffario e del livello dei diritti aeroportuali dei singoli aeroporti, nonché la determinazione dei livelli dei diritti aeroportuali per il 2015 per i contratti di programma scaduti al 31 dicembre 2014 (commi 11-bis e 11-quater).

L’articolo 2
reca disposizioni per la realizzazione di infrastrutture strategiche in concessione, mentre l'articolo 3 destina, al fine di consentire la continuità dei cantieri in corso o il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori nel 2014, 3.890 milioni di euro al Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (cd. "sblocca cantieri") per il periodo 2013-2020. Nel corso dell'esame in Commissione sono state inserite, all'articolo 3, disposizioni di carattere procedurale e finanziario per la realizzazione di specifiche infrastrutture alcune delle quali sono state soppresse a seguito del rinvio in Commissione (secondo e terzo periodo del comma 11, commi 12-quater e 12-quinquies).

L’articolo 5
contiene norme in materia di concessioni autostradali ed è stato modificato nel corso dell’esame in Commissione; rispetto al testo vigente le modifiche del rapporto concessorio da parte dei concessionari delle tratte autostradali nazionali, che devono essere sottoposte entro il 31 dicembre 2014 al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, devono essere esplicitamente finalizzate a procedure di aggiornamento o revisione delle convenzioni e devono riguardare rapporti concessori in essere. Viene, altresì, previsto che le richieste di modifica del rapporto concessorio prevedono nuovi investimenti da parte dei concessionari, i quali sono comunque tenuti alla realizzazione degli investimenti già previsti nei vigenti atti di concessione. Si prevede, inoltre, la possibilità di subentro del Ministero delle infrastrutture alla regione Emilia Romagna nelle funzioni di concedente dell’Autostrada Cispadana (art. 5-bis).

L'articolo 6
prevede la concessione, fino al 31 dicembre 2015, di un credito d'imposta IRES e IRAP, entro il limite massimo del 50 per cento dell'investimento, per la realizzazione di interventi infrastrutturali di realizzazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga. L’articolo 6-ter reca specifiche disposizioni per l’infrastrutturazione degli edifici con impianti di comunicazione elettronica.

L’articolo 10 è volto ad aumentare l'operatività della Cassa depositi e prestiti Spa, attraverso l’estensione del perimetro delle operazioni finanziate, mentre l’articolo 11 amplia la disciplina agevolativa per la realizzazione di nuove infrastrutture, da realizzare con il ricorso a contratti di partenariato pubblico-privato (PPP), e l'articolo 13 modifica la disciplina dei cd. project bond.

L’articolo 14
stabilisce che per la progettazione delle opere pubbliche non possono più essere richieste modifiche rispondenti a standard tecnici, che prescrivono livelli di sicurezza più stringenti rispetto a quelli definiti dalla normativa europea (cd. norma overdesign).
Nel corso dell’esame in Commissione è stato aggiunto l’articolo 16-bis, che reca una nuova disciplina per gli accessi sulle strade affidate in gestione ad Anas S.p.A., e l’articolo 16-ter, volto alla definizione delle modalità e dei termini per l’effettuazione degli adempimenti antincendio relativi alle metropolitane in esercizio.
Misure specificamente destinate ai porti e agli aeroporti sono contenute negli articoli 28 e 29. In particolare, l’articolo 28 interviene sul regime contributivo delle indennità di volo, estende il regime di esenzione dal diritto di imbarco al personale di volo degli aeromobili per ragioni di servizio in alcuni casi, disciplina lo svolgimento del servizio di pronto soccorso aeroportuale. Nel corso dell’esame in Commissione è stata prevista la promozione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero degli esteri, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, di nuovi accordi bilaterali del trasporto aereo, o la modifica di quelli vigenti. L'articolo 29 prevede, poi, l'adozione di un piano strategico nazionale della portualità e della logistica.
In materia di trasporto ulteriori disposizioni inserite nel corso dell’esame in Commissione prevedono la modifica dei requisiti per l’accesso alla professione di autotrasportatore (articolo 29-bis), e l’introduzione di una disciplina in materia di autotrasporto relativamente alle sanzioni amministrative e ai contributi alle imprese di autotrasporto (art. 32-bis).

Misure in materia di edilizia e patrimonio immobiliare pubblico

L'articolo 17 modifica in più puntI il testo unico in materia di edilizia con norme che riguardano tra l'altro:le opere interne e la comunicazione di Inizio Lavori (CIL); la riqualificazione delle aree attraverso forme di compensazione, in alternativa all'espropriazione, incidenti sull’area interessata e senza aumento della superficie coperta; l'introduzione di una nuova ipotesi di permesso di costruire in deroga anche alle destinazioni d'uso per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica, attuati anche in aree industriali dismesse, e del permesso di costruire convenzionato; l’introduzione di una disciplina finalizzata a stabilire quali mutamenti della destinazione d'uso siano urbanisticamente rilevanti; l’introduzione di sanzioni pecuniarie in caso di inottemperanza accertata all’ingiunzione di demolizione degli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, i cui proventi sono destinati, tra l’altro, alla demolizione e alla rimessione in pristino delle opere abusive. Nel corso dell'esame in Commissione sono state inserite nuove disposizioni finalizzate, tra l'altro, all’adozione di uno schema di regolamento edilizio-tipo al fine di semplificare ed uniformare le norme e gli adempimenti (art. 17-bis). E' stata, invece, soppressa, a seguito del rinvio in Commissione, l'introduzione di un’aliquota dell’imposta del valore aggiunto pari al 4% per gli interventi di ristrutturazione degli edifici che beneficiano delle detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici (comma 2-quater dell'articolo 17).

L'articolo 18 prevede che nei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso non abitativo, anche se adibiti ad attività alberghiera, le parti possano liberamente stabilire i termini e le condizioni contrattuali in deroga all'attuale disciplina legislativa.

L'articolo 19 stabilisce l'esenzione dalle imposte di registro e di bollo nel caso di registrazione di atti che dispongono esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione in corso, mentre l'articolo 20 contiene disposizioni varie destinate al settore immobiliare (disciplina delle società di investimento immobiliare quotate, esenzioni e agevolazioni tributarie nel caso di trasferimento immobiliare).

L'articolo 21 prevede una deduzione dal reddito del 20 per cento a favore di chi, al di fuori di un'attività commerciale, acquista dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 un alloggio a destinazione residenziale di nuova costruzione e invenduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge o oggetto di ristrutturazione; nel corso dell'esame in Commissione, è stata ripristinata la condizione, originariamente prevista, volta a subordinare la deduzione dal reddito del 20 per cento al fatto che l'immobile sia destinato alla locazione con un canone non superiore a quello concordato per una durata minima di otto anni e purché tale periodo abbia carattere continuativo.

L'articolo 23 disciplina le caratteristiche principali del contratto di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili (cd. rent to buy). L'articolo 26 reca una serie di disposizioni finalizzate a semplificare e accelerare le procedure di valorizzazione degli immobili pubblici non utilizzati e a regolare il procedimento di valorizzazione degli immobili non più utili alle finalità istituzionali della difesa. L'articolo 27 contiene misure urgenti in materia di patrimonio dell'INAIL.

Misure in materia ambientale

Il comma 1 dell'articolo 7
introduce una serie di modifiche al cd. Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006) in materia di gestione delle risorse idriche al fine, tra l'altro, di prevedere l'obbligatorietà della partecipazione degli enti locali agli enti d'ambito e di garantire che in tutti gli ambiti territoriali il servizio idrico sia affidato a gestori unici. Ulteriori disposizioni contenute nell'articolo 7 riguardano l'utilizzo delle risorse finalizzate alla mitigazione del rischio idrogeologico e la realizzazione degli interventi di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione.
L'articolo 8 autorizza il Governo all'adozione di un regolamento di delegificazione volto a dettare disposizioni per il riordino e la semplificazione della disciplina riguardante la realizzazione degli interventi in materia di gestione delle terre e rocce da scavo.
L'articolo 33 prevede l'adozione di interventi di riqualificazione ambientale e urbana in aree territoriali di rilevante interesse nazionale e specifiche disposizione finalizzate a procedere ad interventi di bonifica ambientale e rigenerazione urbana nel comprensorio Bagnoli – Coroglio, che viene riconosciuto area di rilevante interesse nazionale dal decreto.

L’articolo 33-bis, inserito nel corso dell’esame in Commissione e modificato a seguito del rinvio, è volto ad escludere dai vincoli del patto di stabilità interno, nell'anno 2015, le spese sostenute per gli interventi di bonifica dell’amianto da realizzare nei territori compresi nel sito di bonifica di interesse nazionale di “Casale Monferrato”.

L'articolo 34 interviene in materia di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati, mentre l'articolo 35 contiene una serie di disposizioni finalizzate alla realizzazione di un sistema adeguato ed integrato di gestione dei rifiuti urbani attraverso l’individuazione della capacità complessiva di trattamento dei rifiuti urbani e assimilati degli impianti di incenerimento esistenti o autorizzati, a livello nazionale, con l'indicazione della capacità di ciascun impianto e gli impianti di incenerimento con recupero energetico di rifiuti urbani e assimillati per coprire il fabbisogno residuo. Si tratta di un articolo che è stato integralmente sostituito nel corso dell’esame in Commissione prevedendo, da un lato, una serie di modifiche alla procedura per la realizzazione di impianti di recupero di energia dai rifiuti, e dall’altro disposizioni aggiuntive in materia di: recupero dei rifiuti organici (comma 2); contributi economici per il trattamento energetico fuori regione dei rifiuti (comma 7); affidamento della nuova concessione del SISTRI dal 2016 (comma 10); deroga al divieto di smaltimento fuori regione dei rifiuti urbani nei casi di calamità naturali (comma 11); rifiuti di beni in polietilene.

Misure in materia di energia

L'articolo 22 riguarda l'incentivazione degli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni, realizzati in data successiva al 31 dicembre 2011, e mira a facilitare l'accesso per imprese, famiglie e soggetti pubblici a tali contributi (Conto termico). Nell'ambito delle modifiche approvate dalla Commissione è stato previsto l’accesso da parte dei soggetti di edilizia popolare e delle cooperative di abitanti alle categorie di incentivi della Pubblica Amministrazione. Nel corso dell’esame in Commissione è stato inserito l’articolo 22-bis, che interviene sul meccanismo del cd. spalma-incentivi obbligatorio (di cui al DL 91/2014) volto alla riduzione annua degli incentivi erogati agli impianti fotovoltaici di grossa taglia, escludendo dall’ambito di applicazione dello stesso gli impianti i cui soggetti responsabili siano, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame, enti locali o scuole.

L'articolo 36 , che è stato integrato nel corso dell'esame in Commissione, esclude dai vincoli del patto di stabilità interno le spese sostenute dalle regioni per la realizzazione degli interventi di sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, di sviluppo industriale e di miglioramento ambientale nonché per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata.

L’articolo 37 introduce alcune modifiche sulle norme vigenti in materia di infrastrutture di gas naturale, al fine di prevedere che i gasdotti di importazione di gas dall'estero, i terminali di rigassificazione di GNL, gli stoccaggi di gas naturale e le infrastrutture della rete nazionale di trasporto del gas naturale, incluse le operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e le relative opere connesse, rivestono carattere di interesse strategico, costituiscono una priorità a carattere nazionale, sono di pubblica utilità, sono indifferibili e urgenti.

L'articolo 38 qualifica le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale come attività di interesse strategico, di pubblica utilità, urgenti e indifferibili. Un'ulteriore modifica attiene all'inserimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi effettuate sulla terraferma tra i progetti di competenza statale, sottoposti a procedimento di Valutazione di impatto ambientale (VIA). Tra le modifiche approvate dalla Commissione si segnala l'introduzione, nelle attività di ricerca o coltivazione di idrocarburi rilasciate dallo Stato, del divieto della ricerca e dell'estrazione di shale gas e shale oil e il rilascio dei relativi titoli minerari.

L'articolo 39 modifica alcuni dei criteri per la fruizione degli incentivi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni complessive. Ulteriori disposizioni inserite nel corso dell’esame in Commissione riguardano: l’inclusione, nel novero degli interventi a cui è possibile destinare il 50% dei proventi delle aste del sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, anche del rafforzamento della tutela degli ecosistemi terrestri e marini (comma 1-bis dell'articolo 39); la modifica della definizione di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti (articolo 39-bis).

Misure per le imprese

L’articolo 15 promuove l’istituzione di un Fondo per la patrimonializzazione delle imprese, mentre nel corso dell’esame in Commissione sono stati aggiunti l’articolo 15-bis, recante misure per favorire l'accesso ai finanziamenti della legge 49/1985 da parte delle cooperative di lavoratori provenienti da aziende confiscate, e l’articolo 15-ter modificativo della disciplina della cessione dei crediti d’impresa. L'articolo 30 prevede l'adozione del Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia, mentre l'articolo 31 introduce nell'ordinamento la definizione di una nuova tipologia di struttura ricettizia, denominata condhotel. L'articolo 32 equipara temporaneamente alle strutture ricettive all'aria aperta le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato (c.d. marina resort) e precisa che il sistema telematico centrale della nautica da diporto include anche l'ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto.

Misure per gli enti territoriali

L'articolo 4 stabilisce, tra l'altro, alcune misure dirette a favorire la realizzazione delle opere segnalate dai Comuni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 2 al 15 giugno 2014, opere incluse tra gli interventi finanziabili con il rifinanziamento del Fondo sblocca cantieri, e le opere contenute nell’anagrafe delle opere incompiute, nonché prevede l'esclusione dal patto di stabilità interno dei pagamenti effettuati dai comuni per gli investimenti in opere oggetto di segnalazione entro il 15 giugno 2014 alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'articolo 16 prevede deroghe per la regione Sardegna in materia di programmazione della spesa sanitaria, mentre gli articoli 41 e 42 contengono disposizioni in materia di trasporto pubblico locale nelle regioni Calabria e Campania e varie norme in materia di finanza regionale.

L'articolo 43 prevede, ai commi da 1 a 3, disposizioni finalizzate a consentire agli enti locali in situazione di c.d. "predissesto", che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, di utilizzare le risorse del «Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali». Nel corso dell’esame in Commissione sono state inserite disposizioni volte a limitare, per l’anno 2014, l’applicazione di talune sanzioni previste dalla normativa vigente per il mancato rispetto del patto di stabilità interno 2013 da parte degli enti locali. A seguito del rinvio in Commissione è stato soppresso l’articolo 43-ter, volto a destinare, per il triennio 2014-2016, in favore dei comuni commissariati per fenomeni di infiltrazione di tipo mafioso, ai fini della realizzazione o manutenzione di opere pubbliche, le eventuali economie di bilancio che dovessero verificarsi a valere sullo stanziamento disposto a favore delle fusioni di comuni.

Altre misure

Ulteriori norme riguardano, a seguito delle modifiche approvate dalla Commissione i territori colpiti da eventi sismici e precisamente: i territori della regione Abruzzo colpiti dal sisma del 2009 (commi da 8-bis a 8-quinquiesdecies dell'art. 4); le popolazioni colpite dal sisma del maggio 2012 e i comuni della provincia di Bologna colpiti dalla tromba d’aria del 3 maggio 2013 (commi da 9-bis a 9-quinquies dell'art. 7); i territori colpiti dal sisma del 26 ottobre 2012 in Calabria e Basilicata (commi 9-octies dell'art. 7). A seguito del rinvio in Commissione sono state soppresse alcune misure destinate ai territori abruzzesi contenute nei commi da 8-octies a 8-quaterdecies dell'articolo 4 al fine di recepire i rilievi formulati dalla Commissione bilancio.

L'articolo 9 è volto a qualificare, per i lavori di importo fino alla soglia comunitaria, come interventi di "estrema urgenza", considerati indifferibili, in conseguenza della certificazione da parte dell'ente interessato, gli interventi anche su impianti, arredi e dotazioni funzionali alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, alla mitigazione dei rischi idraulici e geomorfologici del territorio, all'adeguamento alla normativa antisismica e alla tutela ambientale e del patrimonio culturale. Nel corso dell'esame in Commissione è stato inserito il comma 2-bis dell’articolo 9, ai sensi del quale, nei casi di procedure ad evidenza pubblica avviate o da avviarsi, in quelli conseguenti alla redazione di verbale di somma urgenza per interventi conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza, nonché nei citati casi di "estrema urgenza", il tribunale amministrativo regionale, nel valutare l’istanza cautelare, può accoglierla unicamente nel caso in cui i requisiti di estrema gravità e urgenza siano ritenuti prevalenti rispetto alle esigenze di incolumità pubblica evidenziate dalla stazione appaltante.

L'articolo 12 interviene in tema di utilizzo delle risorse dei fondi strutturali dell'Unione europea e del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

L'articolo 24 prevede che i comuni possano definire, in relazione ad un determinato ambito del proprio territorio, criteri e condizioni per la realizzazione da parte di cittadini, singoli o associati, di interventi di valorizzazione del territorio urbano od extraurbano, quali la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze o strade.

L’articolo 25
, oltre a modificare la disciplina della conferenza di servizi, interviene in materia di autorizzazioni paesaggistiche al fine di prevedere che decorsi inutilmente 60 giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, I‘amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione,


Nel corso dell’esame in Commissione sono stati aggiunti l’articolo 30-bis, che istituisce un Registro nazionale delle associazioni nazionali delle Città di Identità per la promozione delle produzioni agricole d’eccellenza e che è stato soppresso a seguito del rinvio, e l’articolo 31-bis concernente l’applicazione dei termini relativi alla scadenza della vita tecnica degli impianti a fune.


L'articolo 40
detta, infine, norme in materia di ammortizzatori sociali e incentivi alle assunzioni attraverso l'incremento del Fondo sociale per l'occupazione la formazione, ai fini del rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, e della dotazione relativa all'incentivo per le nuove assunzioni.

Fonte: http://www.camera.it