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Per gli APPALTI di SERVIZI INTELLETTUALI non occorre indicare gli oneri per la SICUREZZA

Per gli APPALTI di SERVIZI INTELLETTUALI non occorre indicare gli oneri per la SICUREZZA

A stabilirlo la sentenza 1690/2014 del Tar Liguria che ha respinto il riscorso di una società per essere stata esclusa da un appalto di servizi.

Nel caso in esame la società ricorrente aveva partecipato ad una gara con procedura negoziata per l’affidamento dell’incarico di direzione lavori, misurazione, redazione della contabilità e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, per una serie di opere.
Dalla lettera di invito della Stazione Appaltante, era previsto che il servizio, di importo inferiore ai 100.000 euro, sarebbe stato affidato con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso percentuale sull’importo presunto dell’appalto.
Delle otto partecipanti, è risultata vincitrice quella che aveva proposto un ribasso al 65,296%.
A far ricorso una delle società partecipanti sostenendo che i costi relativi alla sicurezza non erano stati indicati né dalla Stazione Appaltante né dall’aggiudicataria al momento della presentazione dell’offerta, ma solo in fase di verifica.
 
A chiarire la situazione e la posizione della Stazione Appaltante e della società Aggiudicatrice la sentenza del Tar della Liguria che ha respinto il ricorso della società ricorrente.
 
Motivo?
Secondo il TAR negli appalti di servizi di natura intellettuale, non occorre indicare gli oneri per la sicurezza, poiché le attività da svolgersi non sono caratterizzate da profili di interesse in tema di sicurezza sul lavoro (cfr., fra le ultime, Cons. Stato, sez. V, 17 giugno 2014, n. 3054).
 
In particolare, non si profilano in tale ambito rischi da interferenze esterne (derivanti, ad esempio, dalle particolari condizioni dei luoghi in cui dovrà svolgersi l’attività) ed è per questa ragione che l’art. 26, comma 3 bis, del d.lgs. n. 81/2008, esclude espressamente l’obbligo per la stazione appaltante di indicare detti oneri nel bando di gara (T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 28 febbraio 2012, n. 378).