Tariffe Professionali
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Architetti e ANTITRUST : no alle tariffe professionali, sì ai preventivi

Chiusa l'istruttoria dell'Autorità su TARIFFE PROFESSIONALI. Più trasparenza. Accettati e resi obbligatori gli impegni formalmente assunti dagli Ordini degli architetti di Roma, Firenze e Torino.

Architetti e ANTITRUST : no alle tariffe professionali, sì ai preventivi

Chiusa l'istruttoria dell'Autorità e secondo il comunicato ufficiale più trasparenza e obbligatori gli Ordini coinvolti nell'istruttoria a rispettare impegni formalmente assunti ( Ordini degli architetti di Roma, Firenze e Torino ).

A conclusione di un’istruttoria avviata nel maggio scorso, l’Antitrust ha accettato e reso obbligatori gli impegni formalmente assunti dagli Ordini degli architetti di Roma, Firenze e Torino in ordine alle tariffe professionali.

Nel comunicato diramato dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato si precisa che attraverso l’adozione e diffusione sui propri siti web di sistemi di calcolo utilizzabili dagli iscritti per il computo dei compensi, i tre organismi avevano introdotto, secondo l’Agcm, “una surrettizia applicazione delle tariffe professionali definitivamente abrogate” nel 2012, in violazione delle norme comunitarie e nazionali sulla libera concorrenza.

Ora dovranno assicurare la permanente rimozione di questi sistemi dai loro siti, evidenziando agli iscritti la piena libertà di determinazione dei compensi richiesti per le proprie prestazioni professionali.

Nello stesso tempo, i tre Ordini degli architetti si sono impegnati a diffondere tra i propri iscritti l’obbligo di sottoporre al cliente un “dettagliato preventivo”, in modo da stipulare poi un “accordo scritto” da perfezionare prima di avviare la prestazione. Questo strumento, oltre ad agevolare il consumatore nella selezione delle offerte, potrà “accrescere il grado di trasparenza nel mercato”.

Chi non si adeguerà tra gli iscritti dovrà essere sottoposto a provvedimento disciplinare, come si evince dai testi delle lettere di impegno degli Ordini. Ordini che poi dovranno intervenire in ogni questione che si dovesse sollevare di mancato rispetto del preventivo.

Ecco il provvedimento: www.ingenio-web.it/immagini/CKEditor/AUTORITA GARANTE PER TARIFFE.pdf
e le tre lettere di impegno di


Ancora una volta la "legge" se la prende con le "professioni".

Tutto ha origine con la cosiddetta “riforma Bersani” (d.l. n. 223/06, convertito con modificazioni nella legge n. 248/06), che ha introdotto, (art. 2 legge cit.) il principio della libera determinazione dei compensi professionali, abrogando tutte “le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali a) l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti [...]” e sancendo la nullità delle “disposizioni deontologiche che contengono previsioni contrastanti con la menzionata abrogazione ... a decorrere dal 1 gennaio 2007”.

 

Sulla stessa impostazione poi il successivo provvedimento, il d.l. 24 gennaio 2012 n.1, che nell’art. 9, comma 1, convertito con modificazioni dalla l. 24 marzo 2012, n. 27 e recante le “Disposizioni sulle professioni regolamentateha disposto la definitiva eliminazione delle “tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico” e delle “disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del professionista rinviano alle tariffe di cui al comma 1 (comma 5), con conseguente abrogazione di tutte le previsioni che fanno riferimento alle tariffe, nonche? alle relative norme di attuazione.

E sempre nello stesso d.l. L’art. 9, comma 4, prevede in proposito che “la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi”.

Ma gli Ordini qui richiamati non avevano stabilito un tariffario, ma dei corretti principi per il calcolo dei compensi ... ma allo qual'è il punto su cui si pasa la sentenza ? eccolo:

"Gli architetti, prestando stabilmente, a titolo oneroso ed in forma indipendente i propri servizi professionali, svolgono un’attività economica e possono quindi essere qualificati come “imprese” ai sensi del diritto antitrust."  e prosegue "Nello specifico, gli Ordini di Roma, di Firenze e di Torino, in quanto enti territoriali rappresentativi di “imprese” che offrono sul mercato in modo indipendente e stabile i propri servizi professionali, sono associazioni di imprese ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge n. 287/90"

Il secondo postulato sembra scritto in pieno contrasto con il vero e anche con la legge. Gli Ordini non sono delle associazioni di categoria, non sono come l'associazione dei produttori di lavastoviglie che hanno come obiettivo la tutela degli imprenditori e la loro rappresentanza ! Gli ordini sono una istituzione di governo di una professione riconosciuta dalla legge, avente il fine di garantire la qualità delle attività svolte dai professionisti; ad essa lo Stato affida il compito di tenere aggiornato l'albo e il codice deontologico, tutelando la professionalità della categoria.

Gli Ordini sono un'istituzione della legge, che a differenza delle associazioni controlla per lo stato il "mercato" e scrivere che sono delle associazioni imprenditoriali è una affermazione ignorante e fuori da ogni realtà, se non addirittura diffamatoria.

Speriamo che i Consigli Nazionali e la rete delle professioni prendano voce in merito a questa sentenza.

Peraltro vogliamo osservare che ancora una volta, quando fa comodo, i professionisti vengono assimilitati alle imprese (come capita quando si parla di IRAP), per poi dimenticarsene quando poi si devono riconoscere i diritti degli stessi e soprattutto le vessazioni fiscali.

Andrea Dari

Editore Ingenio e professionista iscritto all'Ordine di Rimini





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