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DETRAZIONI 55%-65%: Abrogata la comunicazione alle Entrate per lavori tra due periodi di imposta

Non più necessaria la presentazione del modello IRE (Interventi di Riqualificazione Energetica) all'Agenzia delle Entrate

 

Non più necessaria la presentazione del modello IRE (Interventi di Riqualificazione Energetica) all'Agenzia delle Entrate
 
Sembra che la semplificazione fiscale e burocratica auspicata col Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n. 175 incominci a dare i primi frutti.
Uno dei provvedimenti previsti riguarderà proprio le detrazioni fiscali del 65% in relazione ai lavori che proseguono per più periodi di imposta.
 
Con l’articolo 12 del D.Lgs. n. 175/2014, recante Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 28/11/2014, n. 277, si stabilisce infatti che non sarà più necessario presentare il modello IRE (Interventi di Riqualificazione Energetica) all'Agenzia delle Entrate per poter fruire del bonus del 55%-65% per interventi di riqualificazione energetica che sono proseguiti oltre il periodo d'imposta nel quale sono cominciati.
 
Il Dlgs n. 175/2014 “Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata” è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.277 del 28-11-2014 ed entra in vigore il 13/12/2014.
 
Parole chiave
detrazioni fiscali del 65% // Dlgs. n. 175/2014 // lavori di risparmio energetico // riqualificazione energetica degli edifici // semplificazione fiscale