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Ingegneri e Architetti ricorrono al TAR contro REGIONE VALLE D'AOSTA

Gli Ordini degli Architetti e degli Ingegneri della Valle d’Aosta, unitamente a tutti i 16 Ordini provinciali degli Architetti ed Ingegneri del Piemonte, a seguito del rigetto da parte della Regione di tutte le osservazioni già mosse al bando di gara  per la c.d. “scuola polmone” da parte di tutti gli Ordini e Collegi tecnici della Valle d’Aosta (Agronomi - Architetti - Geologi – Geometri - Ingegneri – Periti), hanno ricorso al TAR per l’annullamento del suddetto bando di gara per presunte gravi violazioni di legge.

Pertanto riportiamo alcune sintetiche considerazioni di carattere generale e a seguire una sintesi dei contenuti del ricorso e le motivazioni dello stesso.

Premettiamo che il tipo di appalto individuato dalla Regione per la realizzazione dei lavori, si configura come di tipo integrato, ossia che prevede che, sulla base di un progetto preliminare redatto dall’Amministrazione pubblica, le Imprese partecipanti procedano alla predisposizione del progetto definitivo (da produrre da parte di ognuna delle imprese in sede di gara e necessario per acquisire tutte le autorizzazioni) e di quello esecutivo (da produrre parte dell’aggiudicataria).

La legge prevede che in tali casi il progetto preliminare debba contenere approfondimenti esecutivi in modo da dare certezza che i lavori non richiedano successive varianti, con conseguenti aumenti dei costi.

Non è così, tanto che già in fase di progettazione definitiva, viene richiesto ai partecipanti di proporre una prima variante (una palestra da realizzare al posto delle gradinate esterne).

Ma soprattutto e volutamente, l’amministrazione chiede di non eseguire la progettazione di componenti relativi alla sicurezza dell’edificio contravvenendo alla legge ed alla logica: esaminando le prestazioni richieste ai progettisti, la progettazione sismica e la progettazione antincendio non sono contemplate, con il risultato di non voler affrontare da subito due temi delicatissimi per un plesso scolastico che deve contenere futuri giovani studenti. In merito ci è stato risposto con una non ben chiara volontà di affidare i relativi incarichi successivamente, ma ciò, oltre a essere una procedura illegittima, comporterebbe stravolgimenti del complesso scolastico con lievitazione dei costi. Sulla sicurezza antincendio e sismica di una scuola non si ritiene che vi debbano essere esitazioni, rimandi, ribassi, prestazioni non pagate, semplificazioni.

Scarsa è l’attenzione per il cittadino che, con la procedura messa in atto contrariamente al modus operandi europeo, pagherà di fatto dei maggiori costi per un’opera che non ha avuto alcun modo di condividere. Se scarsa è l’attenzione per il cittadino ancora più scarsa è l’attenzione per l’Ingegnere e l’Architetto e per tutto il relativo indotto: dietro la presunta voglia di risparmiare affidando il progetto alle imprese, si cela un enorme maggior costo complessivo, basti pensare che le stesse devono produrre e pagare ciascuna in sede di gara un progetto definitivo, quando con una procedura tradizionale ne veniva prodotto uno solo lasciando alle imprese la possibilità di fare un maggiore sconto.

Vi è poi una voluta complicazione dei requisiti di ammissione con degli artificiosi meccanismi richiesti dal bando che fanno sì che la maggior parte degli studi professionali italiani non siano in grado di partecipare alla gara: si fa presente che il 98,6% degli studi italiani sono esclusi dalla gara, se non in raggruppamento con il restante 1,4%.

Un analogo restringimento di possibilità di partecipazione si ha peraltro anche nei confronti delle imprese e artigiani. Infatti la tipologica costruttiva (prefabbricato in legno), scelta sulla base di una presunta astratta idea di risparmio (il costo ammonta in realtà a 20 milioni di euro con cui si poteva tranquillamente costruire una scuola tradizionale e più flessibile), restringe il numero dei potenziali concorrenti tra pochi a livello nazionale.

Forse l’unico modo per superare il grave momento di crisi che stiamo attraversando è un radicale cambio di direzione, con l’adozione di meccanismi già previsti dalla legge: una progettazione partecipata, sviluppata attraverso il concorso di progettazione, con scelte strategiche in grado di valorizzare le peculiarità locali e il tessuto vitale dell’Italia composto dalla rete delle piccole imprese e contribuendo così a creare una filiera di reale crescita.
 


Sintesi del ricorso
Ricorso al TAR
da parte degli Ordini degli Architetti e degli Ingegneri della Valle d’Aosta e del Piemonte (Aosta, Torino, Vercelli, Asti, Alessandria, Biella, Cuneo, Novara, Verbano Cusio Ossola);
Per l’annullamento del bando di gara avente ad oggetto:
affidamento, previa acquisizione in gara del progetto definitivo, della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di realizzazione di un complesso scolastico prefabbricato in regione Tzamberlet in Comune di Aosta.
Fatto
La Regione Autonoma Valle d’Aosta ha indetto il bando per acquisire, con presentazione del progetto definitivo in sede di gara da parte di ciascun partecipante, la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori.
L’importo dell’appalto integrato di lavori e progettazione è di euro 20.545.500,00, euro 19.627.000,00 per i lavori, euro 554.500,00 per la progettazione e euro 363.000,00 per gli oneri della sicurezza.

Gli Ordini professionali ricorrenti, enti di diritto pubblico afferenti il Ministero della Giustizia, sono legittimati ad agire a tutela degli interessi collettivi della cittadinanza e dei propri iscritti, affinché le proccedure per l’acquisizione di servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria siano legittime e vengano svolte nel rispetto dei principi e delle norme che disciplinano la materia ed in particolare venga assicurato il rispetto del principio della concorrenza e della trasparenza degli atti.
Gli atti impugnati risultano viziati e illegittimi, meritevoli dunque di annullamento, per i seguenti

Principali Motivi
1) Dall’esame del progetto preliminare e anche solo dall’esame dell’elenco delle tavole che lo compongono, risulta evidente che l’Amministrazione ha fatto predisporre un progetto a base di gara non completo.
Vi sono molte carenze ma la più grave, alla luce del fatto che è una scuola, risulta che non è stata predisposta la completa progettazione preliminare antincendio. Nel merito si può dire che non sono certo sufficienti le tavole relative all’impianto di spegnimento, in quanto manca la progettazione antinincendio nel suo complesso con la definizione delle compartimentazioni, l’indicazione delle vie di esodo e in generale il rispetto della normativa specifica di prevenzione degli incendi.
A conferma della indeterminatezza e incompletezza delle scelte e obiettivi vi è la circostanza che nel capitolato è prevista una modifica sostanziale, non prevista nel progetto preliminare, da effettuare nel progetto definitivo con la “realizzazione di un palestrino da destinare ad attività motorie in luogo delle gradinate della palestra” Trattasi di una modifica non solo strutturale, ma anche nella destinazione d’uso. E’ evidente, peraltro, che come è stato rilevato dalla Autorità Nazionale Anti Corruzione l’eccessiva indeterminatezza del progetto preliminare, consente che lo stesso venga stravolto in sede di offerta senza che sia assicurata un’adeguata comparabilità tra le diverse proposte che saranno presentate dalle imprese offerenti, lasciando, inoltre, eccessiva discrezionalità nella valutazione delle offerte e quindi margini al rischio di interferenze non lecite nella scelta del vincitore.
Il rischio evidente, segnalato dalla stessa ANAC è "l'ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all’appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni"

2) Violazione delle norme che regolano i compensi da porre a base di gara con una errata valutazione delle prestazioni da svolgere.
La determinazione del compenso per l’attività di progettazione definitiva è palesemente errata e contrasta con quanto al riguardo l’Autorità Nazione Anticorruzione ha ribadito nella recente determinazione n. 4/2015. Ma l’aspetto più grave, per una scuola, è che sono state omessse prestazioni che sono in concreto necessarie ispetto all’opera da progettare ed essenziali per un corretto progetto definitivo quali la relazione sismica prescritta dall’art 26 d.p.r. 207/2010; e la progettazione antincendio prescritta dal D.M. 16/02/1982.
La pretesa di giustificare la scelta di “semplificare la documentazione” relativa alla progettazione definitiva e non riconoscere prestazioni professionali necessarie alla elaborazione del progetto definitivo per non gravare i concorrenti è illogica e contraddittoria. L’Amministrazione dimentica che non si tratta di “documentazione” da allegare al progetto, ma di parti integranti e costitutive del progetto che deve essere inteso nella sua unitarietà. Il progetto definitivo non può essere semplificato rispetto a quanto prescritto dal Codice degli appalti e dal d.p.r. 207/2010.
Si osservi che, tale pretesa ”semplificazione” incide su due oggetti che sono comunemente più delicati nell’ambito di una costruzione scolastica che sono: l’aspetto strutturale (si ricorda che tutto lo sviluppo della normativa sismica è conseguenza del crollo della scuola di San Giuliano di Puglia nel 2002) e l’aspetto antincendio sul quale qualsiasi genitore di uno studente vorrebbe un eccesso di progettazione, nessuno sconto e sicuramente non una semplificazione.
Si fa presente che la pretesa dell’Amministrazione di riservarsi di acquisire alcuni elementi della progettazione al di fuori dell’appalto, con l’affidamento di uno o più servizi a parte è illegittimo e non è consentita da alcuna norma la scomposizione del progetto definitivo.
3) Violazione di aspetti su criteri di valutazione.
Nel bando e nel disciplinare non sono in alcun modo indicati i criteri in base ai quali verrà effettuata la scelta tra le diverse offerte, vengono indicati sei elementi in base ai quali verra effettuata la valutazione, ma non vi è, per nessuno di tali elementi alcuna indicazione sui criteri con cui, rispetto ad ciascun elemento, le diverse offerte verrano valutate e comparate tra loro. L’unico degli elementi che pare farvi riferimento è quello costituito dalla “prestazione energetica globale degli edifici, coerenza del sistema edificio/impianti e del relativo sistema di controllo e soluzioni realizzabili che diano evidenza dell’evoluzione tecnica e tecnologica che aumentino i parametri di interesse generale per l’efficienza del polo scolastico” Non viene indicato in alcun modo con quali criteri gli elementi in essa contenuti ed espressi verranno valutati. Si osservi che non è stata fatta neppure una distinzione tra efficienza energetica, coerenza del sistema edificio/impianti e relativo sistema di controllo, e soluzioni realizzabili che che diano evidenza dell’evoluzione tecnica e tecnologica. Sono stati indicati, in un coacervo indistinto, elementi tra loro ben diversi che ben potrebbero essere oggetto di sub criteri.
Trattasi di un vizio di assoluta evidenza, rispetto al quale sia da parte della giurisprudenza sia da parte delll’ANAC sono state mosse più volte censure. E’ stata più volte evidenziata la neccesità di puntuali e stringenti criteri di valutazione, per limitare il potere discrezionale della commissione di gara e dell’Amministrazione.
4) Violazione di alcuni aspetti legati alla più ampia partecipazione.
Le disposizioni del bando sui requisiti di accesso, per come sono articolate, sono gravemente lesive del favor partecipationis e dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità di cui ed è palese la discriminazione nei confronti della tipologia media degli studi professionali di progettazione italiani. I requisiti di ammissione richiesti per i raggruppamenti temporanei incontrano difatti il limite della ragionevolezza e proporzionalità, che, con specifico riferimento all’oggetto dell’appalto e alle sue caratteristiche particolari, restringono il numero dei potenziali concorrenti.

Aosta, 3 aprile 2015