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ANAC: le nuove indicazioni sul CONCORDATO PREVENTIVO IN BIANCO

un operatore economico può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi riservandosi di presentare la restante documentazione entro un termine fissato dal giudice


Le conclusioni alle quali è giunta l’ANAC nella nuova determinazione (n° 5 dell’8 aprile 2015) sono radicalmente contrastanti, al sussistere di determinati elementi, e giustificate con l’opportunità di garantire la partecipazione degli operatori economici in crisi agli appalti pubblici, con quelle espresse nella Determinazione n. 3 del 23 aprile 2014.

Con la Determinazione n° 5, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha fornito nuove indicazioni sull’istituto del concordato preventivo con continuità aziendale nell’ambito della partecipazione agli appalti pubblici, soffermandosi in particolare, come espresso nell’oggetto della determinazione stessa, sugli Effetti della domanda di concordato preventivo ex art. 161, comma 6, del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ss.mm.ii. (c.d. concordato “in bianco”) sulla disciplina degli appalti pubblici.
E’ noto che sia le imprese che hanno presentato domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale ma che non abbiano ancora ottenuto il decreto di ammissione, che le imprese già ammesse al concordato in questione, possono partecipare a procedure ad evidenza pubblica e contrattare con la PA. E’ ugualmente appurato che il semplice concordato preventivo ordinario non permette la partecipazione ad una gara d’appalto e la contrattazione con la PA da parte di un operatore economico.
Il punto focale delicato sul quale si è invece concentrata l’ANAC è quello del cosiddetto concordato preventivo “in bianco” ex art. 161, comma 6, della legge fallimentare R.D. n. 267/1942 e ss.mm.ii., in base al quale un operatore economico può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi riservandosi di presentare la restante documentazione (la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo del medesimo articolo art. 161) entro un termine fissato dal giudice. Nella precedente determinazione n. 3/2014, l’ANAC invece concludeva che in tal caso non ci fosse continuità aziendale e quindi non ci fosse la garanzia né della partecipazione del soggetto ad una procedura di gara né del mantenimento dell’attestazione di qualificazione SOA.