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Permesso a costruire in sanatoria: si, solo se non si violano i vincoli paesaggistici

Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con la sentenza 1790/2015: nel rilascio del permesso a costruire in sanatoria, oltre al contesto territoriale va considerato l’impatto ambientale.


Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con la sentenza 1790/2015: nel rilascio del permesso a costruire in sanatoria, oltre al contesto territoriale va considerato l’impatto ambientale.

 

Nel caso specifico una società aveva realizzato dieci villette nella fascia costiera tarantina e aveva in seguito ottenuto il permesso a costruire in sanatoria. Successivamente, la Soprintendenza per i Beni Culturali aveva annullato la sanatoria, sostenendo che “le opere creassero un inaccettabile impedimento della vista del mare dai principali punti panoramici”. Visto ciò, la società edile fa ricorso al TAR Puglia che manifestava come il provvedimento preso dalla Soprintendenza fosse viziato per difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto non sarebbe stato “verificato in concreto quale disvalore o quale concreta lesione dell’interesse sostanziale tutelato” derivasse dall’intervento edilizio in questione, in realtà omogeneo rispetto al contesto territoriale interessato.
A questo punto, interviene il Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali che fa ricorso in appello contro l’Amministrazione Comunale per effettiva carenza di motivazione del parere comunale favorevole, che avrebbe considerato soltanto il contesto edificatorio circostante e non anche lo specifico impatto ambientale di dieci villette, costruite “nelle immediate vicinanza della battigia, talune addirittura entro i cento metri dalla stessa”.
Alla fine il Consiglio di Stato accoglie l’appello del Ministero dichiarando che, essendo la zona costiera in questione “di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge n. 1497 del 1939 , il vincolo, riferito ai territori costieri compresi nella fascia di 300 metri dalla linea di battigia (introdotto con DM del 21 settembre 1984) detta i principi, a cui debbono attenersi i piani paesistici territoriali, tanto da potersi concludere che l’inedificabilità della fascia costiera corrisponda ad un principio fondamentale della legislazione statale."