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COSTRUTTORE EDILE: i nuovi requisiti tecnico-professionali

Secondo un disegno di legge allo studio delle Commissioni Lavori Pubblici e Industria del Senato, saranno necessari dei nuovi requisiti minimi di carattere tecnico professionale per fare il costruttore e operare nel settore edile.


Secondo un disegno di legge allo studio delle Commissioni Lavori Pubblici e Industria, del Senato, saranno necessari dei nuovi requisiti minimi di carattere tecnico professionale per fare il costruttore e operare nel settore edile.

I requisiti verranno valutati al momento dell’iscrizione dell’impresa nella sezione speciale per l’edilizia, e andranno a valutare tre ambiti dell’organizzazione aziendale: l’idoneità del costruttore (ovvero del titolare dell’attività), la figura indicata come responsabile tecnico e le caratteristiche dell’impresa. Riguardo a quest’ultimo punto si andrà a verificare la disponibilità di attrezzature conformi al Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (D.lgs. 81/2008) il cui valore non potrà essere inferiore a 15 mila euro o 7.500 euro per le imprese che operano nel settore dei lavori di completamento, delle manutenzioni ordinarie e delle finiture.
Riguardo ai requisiti del costruttore, il titolare dell’impresa dovrà risultare libero da procedimenti pendenti per la violazione delle leggi antimafia o condanne per ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta e bancarotta.
Infine il punto più interessante, ovvero l’obbligo di indicare un responsabile tecnico che risponda a precise caratteristiche professionali e morali. La persona indicata dall’azienda non dovrà infatti essere mai stata condannata per la violazione delle norme in materia di lavoro, previdenza, prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, rifiuti, ricerche archeologiche, autorizzazioni per gli interventi sui beni paesaggistici, permesso di costruire e lottizzazione abusiva. A questo si aggiungono precise caratteristiche di competenza professionale che il decreto in esame in questi giorni mira a rendere definitive. In particolare si ricorda la necessità a rispondere ad almeno uno dei seguenti requisiti:
iscrizione all’ordine professionale degli ingegneri o degli architetti o al collegio dei periti industriali e dei periti industriali laureati con specializzazione edilizia o al collegio dei geometri con esercizio della professione da almeno due anni;
• riguardo al percorso di studi la norma comprende oltre alla laurea in ingegneria o in architettura, anche quelle con indirizzo economico, gestionale o giuridico, il diploma di istruzione tecnica o professionale, il certificato di specializzazione tecnica superiore con indirizzo relativo al settore dell’edilizia e la frequenza di un corso di apprendimento della durata minima di ottanta ore, ridotta a quaranta ore per le attività di completamento, manutenzione e finitura;
esperienza lavorativa svolta presso imprese operanti nel settore dell’edilizia con la qualifica di operaio qualificato o di livello superiore per un periodo di almeno quarantotto mesi negli ultimi sette anni e frequenza di un corso di apprendimento della durata minima di centocinquanta ore;
• frequenza di un corso di formazione professionale, e superamento del relativo esame, della durata di duecentocinquanta ore.
Parallelamente alla promulgazione del decreto pertanto, verranno istituiti del Ministero dello Sviluppo Economico i corsi necessari all’abilitazione come responsabile tecnico.