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Ecoreati, pene fino a 20 anni

Pubblicata in Gazzetta la legge sui Delitti contro l'ambiente (legge 22 maggio 2015, n. 68)

Da 2 a 6 anni per reati di Inquinamento ambientale. Da 5 a 15 anni per disastro ambientale.
 
Non sarà più come prima, e lo si spera davvero visto le pene previste dalla legge sugli ECOREATI, pubblicata finalmente in Gazzetta Ufficiale.
È stata pubblicata infatti lo scorso 28 maggio sulla G.U. n. 112/2015 la legge 22 maggio 2015, n. 68, contenete “Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente, che è entrata in vigore il 29 maggio 2015.
 
Con la nuova norma viene introdotto nel codice penale, il Titolo VI-bis, col titolo "Dei delitti contro l'ambiente" in cui si elencano i casi di reato con le rispettive pene.
 
Nella legge presenti solo tre articoli.
 
Il primo articolo introduce nel codice penale l’art. 452-bis (Inquinamento ambientale), che punisce con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000, chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
 
Pene che aumentano se l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.
 
L’articolo 452-ter del codice penale si occupa del caso di “Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale”, prevedendo una serie di pene progressivamente aumentate, quando - se da uno dei fatti di cui all'articolo 452-bis - deriva, quale conseguenza non voluta dal reo, una lesione personale, una lesione grave, una lesione gravissima, fino ad arrivare, nel caso ne derivi la morte, alla pena della reclusione da cinque a dieci anni.
 
Si può arrivare anche ad un massimo di 20 anni di reclusione, nel caso di morte di più persone, di lesioni di più persone, ovvero di morte di una o più persone e lesioni di una o più persone.
 
E' stato introdotto anche l’art. 452-quater (Disastro ambientale), punito con la reclusione da cinque a quindici anni.
Nel caso specifico, costituiscono disastro ambientale alternativamente:
1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.
 
Analogamente al reato per l’inquinamento ambientale, la pena aumenta se il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.
 
La nuova norma sugli “Ecoreati” prevede anche le ipotesi colpose di delitti contro l’Ambiente (art. 452-quinquies c.p.), con diminuzione della pena da un terzo a due terzi; diminuzione ulteriore di 1/3 se ne deriva solo il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale.
 
L’art. 452-sexies c.p. prevede il reato di “Traffico e abbandono di materiale ad alta Radioattività”, punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000, pena aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.
 
Segue l’elencazione delle circostanze aggravanti (art. 452-octies) per i reati previsti dagli artt. 416 e 416-bis c.p. (associazione a delinquere e associazione di tipo mafioso).
 
Inoltre, le pene sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.
 
Vengono quindi introdotte l’aggravante ambientale, il ravvedimento operoso e la confisca (nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti), il ripristino dello stato dei luoghi ed il reato di “omessa bonifica” (art. 452-terdecies), punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000.
 
Sono anche previste le informazioni all'Agenzia delle Entrate ai fini dei necessari accertamenti; inoltre, Il Procuratore della Repubblica, quando procede a indagini per i delitti di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-octies del codice penale e all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, da' notizia al Procuratore nazionale antimafia.
 
Da ultimo si prevede una “Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale”, le cui disposizioni si applicano alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette, con delle specifiche prescrizioni asseverate tecnicamente dall'ente specializzato competente nella materia trattata, fissando per la regolarizzazione un termine non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario.