Data Pubblicazione:

Approvate le Linee Guida per l'APE - come cambia l'Attestazione di Prestazione Energetica, e cosa no

Ci siamo ? l'Attestazione della Prestazione Energetica diventerà una cosa seria ? Sembra che finalmente si siano poste le basi per un forte cambio di passo sulla cosiddetta APE, il bollino blu venduto su Groupon a 23 euro, e si sia arrivati, finalmente, al cambiamento delle regole riguardanti l’Attestazione della prestazione energetica degli edifici.

Il 18 di giugno, infatti, la Conferenza Unificata delle Regioni, ai sensi dell'articolo 6, comma 12, del D.Lgs. n. 192/2005, ha dato il suo benestare allo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico recante "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”.

E non solo, oltre alle Linee Guida, durante la Conferenza è stato discusso anche il decreto del Ministero (MISe) che fornisce al progettista le indicazioni per compilare la relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici. Si tratta sempre di un adempimento previsto dal Dlgs 19 agosto 2005, (articolo 8 comma 1), cioè sul decreto che recepisce la direttiva 2010/31/Ue (recast 2002/91/CE) sulle prestazioni energetiche degli edifici.

In particolare, il decreto indica ai progettisti quali dati inserire relativamente a elementi edili, termotecnici, illuminotecnica. Inoltre, dopo aver stabilito come eseguire calcoli e verifiche, precisa come redigere la relazione tecnica di progetto che attesta l'effettiva rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici. Il decreto fornisce tre schemi di relazione tecnica: "ristrutturazioni importanti" o interventi di riqualificazione energetica.

Veniamo ai punti salienti
.

La prima novità riguarda lo slittamento della data in cui entrerà in vigore in nuovo sistema che disciplinerà l’attestazione della prestazione energetica degli edifici in sostituzione del DM 26 giugno 2009:

dal 1° ottobre 2015 (dopo le prime ipotesi di entrata in vigore il 1° luglio e il 1° agosto 2015) avremo un APE unico per tutto il territorio nazionale, con una metodologia di calcolo omogenea, al quale le Regioni dovranno adeguarsi entro due anni. Resta ferma, ove non sia sopraggiunta la scadenza ivi prevista, la validità per ogni effetto di legge, degli attestati di certificazione energetica redatti ai sensi delle linee guida di cui al decreto del ministro dello Sviluppo economico 26 giugno 2009».

Un cambio di rotta importante: in sintesi, il nuovo APE dovrà contenere almeno le seguenti informazioni: 

  • classe energetica, determinata attraverso l'indice di prestazione energetica globale dell'edificio (espresso in energia primaria non rinnovabile);
  • prestazione energetica globale dell'edificio sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile, attraverso i rispettivi indici;
  •  
  • qualità energetica del fabbricato, ossia la capacità di contenere i consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento (attraverso gli indici di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale ed estiva dell’edificio); valori di riferimento (come i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti);
  • emissioni di anidride carbonica;
  • energia esportata;
  • raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio, con le proposte di interventi più significativi ed economicamente più convenienti (distinguendo gli interventi di ristrutturazione da quelli di riqualificazione energetica);
  • informazioni correlate al miglioramento della prestazione energetica (come gli incentivi di carattere finanziario e l'opportunità di eseguire diagnosi energetiche).

10 classi invece di 7: le classi A diventano 4

Le nuove linee guida introducono una scala di classificazione della prestazione energetica degli immobili formata da 10 classi: A4, A3, A2, A1, B, C, D, E, F, G (dal più efficiente al meno efficiente) mentre è confermato che l’Ape vale massimo dieci anni, a partire dalla data del suo rilascio. Dale durata è subordinata al rispetto delle prescrizioni sulla manutenzione periodiche degli impianti tecnici e in particolare di quelli termici «comprese le eventuali necessità di adeguamento previste dai regolamenti di cui al decreto del presidente della repubblica 16 aprile 2003, n.74». In caso di inadempienza, «l’Ape decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata». I libretti di impianto vanno allegati all’Ape (in formato cartaceo o elettronico).

Indipendentemente dal periodo di vigenza, l’Ape deve essere aggiornato in occasione di «ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che riguardi elementi edilizi o impianti tecnici in maniera tale da modificare la classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare».

E' previsto l'inserimento di un nuovo indicatore della prestazione energetica invernale ed estiva dell'involucro, al netto degli impianti presenti.

Tale informazione è fornita nella prima pagina del nuovo APE sotto forma di un indicatore grafico del livello di qualità, come riportato nell'esempio.

Altri punti salienti delle Linee Guida possono essere così riassunti:

  • metodologie di calcolo, anche semplificate, per gli edifici caratterizzati da ridotte dimensioni e prestazioni energetiche di modesta qualità, finalizzate a ridurre i costi a carico dei cittadini;
  • definizione dell’Attestato di Prestazione Energetica, l’APE, che dovrà comprendere tutti i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio, al fine di consentire ai cittadini di valutare e confrontare edifici diversi;
  • definizione di uno schema di annuncio di vendita o locazione, per esposizione nelle agenzie immobiliari, che renda uniformi le informazioni sulla qualità energetica degli edifici fornite ai cittadini;
  • definizione di un sistema informativo comune su tutto il territorio nazionale, il SIAPE, di utilizzo obbligatorio per le Regioni e le Province autonome, che dovrà comprendere la gestione di un catasto unificato degli edifici, degli attestati di prestazione energetica e dei relativi controlli e ispezioni pubblici, che sarà realizzato a cura di ENEA.

Entro il 1° ottobre 2015 l’Enea dovrà aggiornare anche il Docet, il software semplificato per il calcolo delle prestazioni energetiche. Inoltre, tutti i dati relativi agli attestati di prestazione energetica saranno raccolti in un sistema informativo nazionale, denominato SIAPE. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto, cioè dal gennaio 2016, ENEA dovrà realizzare la banca dati nazionale degli attestati, in modo che possa anche dialogare con i vari sistemi regionali. L’alimentazione del Siape avverrà annualmente, entro il 31 marzo. Regolamentato anche l’accesso ai dati. Ogni regione potrà accedere a tutti i “suoi” Ape ma potrà accedere alle informazioni delle altre regioni solo in forma aggregata. Stesso accesso in forma aggregata anche per i cittadini.

Fin qui quindi tante novità, ma il nodo cruciale resta: chi potrà rilasciare l’attestazione ?

L’APE dovrà essere redatto da un certificatore energetico abilitato ai sensi del Regolamento 75/2013: si va dalle Esco ai tecnici qualificati, singoli o associati. Possono redigere gli APE anche enti pubblici e organismi di diritto pubblico che operano nel settore dell'energia e dell'edilizia. Possono infine stilare l’Attestato anche gli «gli organismi pubblici e privati qualificati a effettuare attività di ispezione nel settore delle costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e impiantistica connessa, accreditati presso» Accredia, cioè l’organismo nazionale italiano di accreditamento. La sottoscrizione con firma digitale dell’Ape «ha valenza di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà». Entro 15 giorni dalla trasmissione dell’Ape, il soggetto certificatore deve consegnare l’Ape al richiedente.

Cambiano dunque le procedure, le richieste, il livello di informazioni, ma purtroppo resta il richiamo al vecchio regolamento, al DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 75, dove era previsto che l’attestazione potesse essere rilasciata da un esercito infinito di figure che appartengono a professioni regolamentate e non. E’ questo il passaggio che continuiamo a non capire: si fa una grande passo avanti sullo schema di attestazione della prestazione energetica, si aumentano le classi, si introduce il concetto di miglioramento e di prescrizioni per gli interventi, e poi, alla fine anche un GRAFICO con 40 ore di formazione potrà realizzare l’attestazione.

Certo, si stabilisce un “corposo" sistema sanzionatorio: corposo si fa per dire, perché il testo del decreto richiama esplicitamente l’articolo 15 del Dlgs 192/2005, relativo alle sanzioni a carico del certificatore (multa da 700 a 4.200 euro per un APE non corretto), del direttore dei lavori (multa da 1.000 a 6.000 per la mancata presentazione dell’APE al Comune), del costruttore/proprietario (multa da 3.000 a 18.000 euro in caso di mancata redazione dell’APE per edifici nuovi, ristrutturati, messi in vendita o in affitto). Con queste cifre per alcuni immobili il rischio vale la candela ….
E’ vero, ci saranno attività di monitoraggio e controllo: è prevista l’effettuazione di verifiche almeno sul 2% degli Ape
Contro le truffe ci saranno controlli a campione, a cura delle regioni e i certificati falsi saranno invalidati, e per il progettista scatteranno le sanzioni fissate dall’articolo 15 del Dlgs 192/2005 suddette.

Però si prevede che il certificatore che redige l’APE “deve effettuare almeno un sopralluogo presso l’edificio o l’unità immobiliare oggetto di attestazione, al fine di reperire e verificare i dati necessari alla sua predisposizione”.
Le nuove linee guida definiscono le procedure da svolgere per l'attestazione energetica dell'immobile:
l'esecuzione di un rilievo in sito (sopralluogo obbligatorio) e, se del caso, di una verifica di progetto, finalizzati alla determinazione dell'indice di prestazione energetica dell'immobile e all'eventuale redazione di una diagnosi energetica, per l'individuazione degli interventi di riqualificazione energetica che risultano economicamente convenienti. Queste operazioni comprendono:

  • il reperimento dei dati di ingresso, relativamente alle caratteristiche climatiche della località, alle caratteristiche dell'utenza, all'uso energetico dell'immobile e alle specifiche caratteristiche dell'edificio e degli impianti, avvalendosi (se disponibile) dell'attestato di qualificazione energetica;
  • l'individuazione del modello di calcolo, procedura e metodo, e la determinazione della prestazione energetica relativamente a tutti gli usi energetici pertinenti per l'edificio, espressi in base agli indici di prestazione energetica totali e parziali;
  • l'individuazione delle opportunità di intervento per il miglioramento della prestazione energetica in relazione alle soluzioni tecniche proponibili, ai rapporti costi-benefici e ai tempi di ritorno degli investimenti necessari a realizzarle;

Per quanto riguarda i costi l’Enea, entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto, metterà online una sezione del suo sito che darà indicazioni sulle tecnologie (e sui relativi costi) per l’incremento della prestazione energetica degli edifici e sugli incentivi nazionali e regionali.

Nel nuovo sito, inoltre, l’Enea fornirà le statistiche sugli APE (numero di APE registrati, controllati, validati e loro distribuzione per classe energetica) e una stima dei costi medi della redazione degli APE.

Il decreto definisce anche un nuovo schema di annuncio di vendita e locazione che uniforma le informazioni sulla qualità energetica degli edifici; per fornire ai cittadini un quadro completo dell’immobile, in tale schema saranno riportati anche gli indici di prestazione energetica parziali, come quello riferito all’involucro, quello globale e la relativa classe energetica corrispondente, e verranno usati degliemoticon per facilitare la comprensione ai non tecnici.

Conclusioni: l'eccesso di "regolamentazione e tecnicismi" fa percepire l'interesse ad appiattire verso il basso le performance professionali. Invece di puntare sulla scelta di professionisti preparati, adeguati e competenti si stabiliscono tanti paletti per poi affidare di fatto l'attestazione a chiunque.

La sensazione è che si voglia favorire lo sviluppo di un mercato in mano alle cosiddette multiutilities, a soggetti che forniscono energia e che mettendo sia il costo dell'APE che della progettazione e la realizzazione degli interventi nella bolletta di fornitura dell'energia stessa. Un esempio lo abbiamo a Rimini, dove la società del gas ha assorbito un intero studio di progettazione termotecnica e oggi si pone come interlocutore primario agli amministratori di condominio.

Architetti e Ingegneri, forse gli unici in grado di poter svolgere quell'attività diagnostica in grado di poter portare a una APE reale, dopo quindi la concorrenza di agronomi e grafici, olttrealle società di ingegneria dovranno confrontarsi anche con altri soggetti con capacità economiche decisamente più importanti.

Un tema su cui i Consigli Nazionali stanno dedicando attenzione: Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha organizzato con un tempismo assoluto il giorno dopo la conferenza unificata la prima Giornata Nazionale dell’Energia: EFFICIENZA E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO, con il patrocinio del Ministero dello Sviluppo Economico.

A Roma, insieme a ENEA e FINCO, il CNI ha creato un’occasione veramente importante per approfondire i provvedimenti freschi di approvazione, con la partecipazione di professionisti, professori, rappresentanti dell'industria e delle istituzioni.

E l'evento è stata l'occasione per la firma tra CNI e GSE di un accordo importante, che permette agli ingegneri di poter avere un rapporto più diretto con il Gestore dei Servizi Energetici. INGENIO ha ripreso le fasi dell'accordo: VIDEO LINK

Tre gli interventi di particolare interesse per approfondire i provvedimenti, che INGENIO cha ripreso in forma integrale e ripropone per i propri lettori:

  • Ing. Mauro Mallone
    Dirigente Divisione efficienza energetica e risparmio energetico MiSE
    VIDEO: LINK (in fase di caricamento)

  • Ing. Enrico Bonacci
    Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l’efficienza energetica, il nucleare e risparmio energetico – Divisione VII Efficienza energetica e risparmio energetico MiSE
    (EPBD recast ed il nuovo quadro normativo nazionale: nuovi requisiti minimi e linee guida APE)
    VIDEO: LINK

  • Ing. Davide Valenzano
    Responsabile Unita? affari Regolatori GSE
    Efficienza energetica nell’edilizia: focus strumenti di incentivazione
    VIDEO: LINK

Devo esprimere un complimenti vivo a tutti i tre relatori istituzionali, per la qualità delle loro relazioni, anche considerando il breve tempo intercorso rispetto all’approvazione dei documenti.

Nel dibattito è anche intervenuto l'ing. Roberto Moneta dell'ENEA, decano dell'argomento: LINK al VIDEO

Molto critico l’intervento dei rappresentanti dei professionisti:

  • Ing. Armando Zambrano, Presidente CNI
  • VIDEO: LINK
  • Ing. Pasquale Capezzuto, Vicepresidente Ordine Ingegneri di Bari GdL Energia CNI
  • VIDEO: LINK (in caricamento)

  • Ing. Franco Barosso, Vicepresidente FIOPA e GdL Energia CNI
  • VIDEO: LINK

Le critiche sono le stesse fatte dal sottoscritto: tanti obiettivi, tante richieste per poi affidarsi a tanti professionisti, forse troppi. Commenti ripresi anche nelle interviste fatte a margine dell'evento da INGENIO:

  • Ing. Gaetano Fede, Consiglio Nazionale degli Ingegneri
    VIDEO: LINK
  • Ing. Remo Vaudano, Presidente Ordine Ingengeri della Provinzia di Torino
    VIDEO: LINK
  • Ing. Luca Rollino, Esperto
  • VIDEO: LINK

Su INGENIO il testo del Decreto e delle Linee Guida: LINK