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Recupero sottotetti in Lombardia: chiarimento della Regione

il contestuale o anche immediatamente successivo recupero del sottotetto non comporta automaticamente la riclassificazione dell’intera iniziativa come ristrutturazione edilizia

L'ordine degli Architetti di Pavia, facendo seguito a una serie di interpretazioni avanzate da alcuni comuni pavesi in ordine all’applicazione del Contributo di Costruzione in relazione a interventi edilizi comprensivi di recupero abitativo di sottotetto esistente, diverse dal parere che l'Ordine stesso aveva inviato ai propri iscritti, sulla base di un parere legale del Comune di Pavia, ha ritenuto utile ed opportuno porre il quesito a Regione Lombardia al fine di dissipare ogni ulteriore dubbio interpretativo.

In data 4 giugno u.s. la dott.sa Maria Maggi, dirigente della Direzione Generale Territorio, Urbanistica e Difesa del Suolo della Regione, rispondeva con propria circolare in cui, in modo chiaro, riaffermava quanto dall'Ordine sempre sostenuto ossia:
“….. si può tranquillamente affermare che, allorché si interviene su un edificio a più piani con opere edilizie classificabili come manutenzione straordinaria o al più di restauro e risanamento conservativo, il contestuale o anche immediatamente successivo recupero del sottotetto in applicazione della disciplina speciale, sempre che non ricorra una correlazione effettiva e funzionale tra le diverse opere edilizie , non comporta automaticamente la riclassificazione dell’intera iniziativa come ristrutturazione edilizia e dunque non rende onerosi gli interventi, riferiti agli altri piani, che la legge non assoggetta a contributo di costruzione”.

Il testo della circolare: LINK