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Abuso edilizio in area vincolata: esproprio automatico per mancata demolizione

In linea generale, non è, quindi, illegittimo che il comune, a fronte di un illecito edilizio in zona vincolata, decida di non avvalersi del potere conferitogli dall’art.27, ma utilizzi la diversa procedura di cui all’art.31


Lo ha chiarito una sentenza del Tar del Lazio: “in presenza di opere edilizie abusive, il Comune ben può fare applicazione del generale potere repressivo di cui all’art.31 del D.P.R. n. 380 del 2001 anche laddove tali opere siano state realizzate in zona vincolata, per le quali, quindi, potrebbe procedersi alla demolizione d’ufficio ai sensi dell’art. 27 dello stesso D.P.R.”.

La sentenza n. 8738/2015 ha respinto il ricorso effettuato da una Signora laziale che, avendo costruito “un manufatto in muratura, allo stato grezzo e privo di tamponature, con blocchetti di cemento prefabbricato e malta, coperto con solaio in cemento armato e munito di veranda con due colonne portanti, parimenti coperta con solaio in c.a.” su area demaniale, si era opposta all’ordinanza con la quale il suo Comune “aveva ingiunto l’immediata sospensione dei lavori, la demolizione di opere abusivamente realizzate e il ripristino dello stato dei luoghi”.
La ricorrente aveva obiettato il fatto che “l’amministrazione comunale non avrebbe acquisito il parere dell’autorità statale proprietaria, in merito alla necessità o meno di procedere alla demolizione: di talché la stessa non potrebbe essere effettuata neanche d’ufficio”.
La sentenza invece ha chiarito che “tali disposizioni stabiliscono:
- che l’amministrazione comunale, accertata l'esecuzione, tra altro, di interventi in assenza di permesso di costruire (come nel caso di specie), ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione dell’opera, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3;
- che laddove il responsabile dell'abuso non provveda alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune;
- che l'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui sopra, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari.
Inoltre, se è vero che il provvedimento richiama anche l’art. 27, comma 2, del D.P.R. 380/2001, è altresì vero che tale norma è citata non al fine di individuare l’azione repressiva dell’abuso posto in essere, come sembra ritenere la ricorrente, bensì al chiaro ed esclusivo scopo di individuare la tipologia della violazione in cui è incorsa la ricorrente.
Si rammenta anche qui, per quanto di stretto interesse, che il comma 2 in parola prevede che l’amministrazione comunale provvede direttamente alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi, laddove le opere eseguite senza titolo riguardino aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità.
Ed è noto che, per la giurisprudenza, esiste una oggettiva incompatibilità tra il vincolo di uso civico esistente su un’area, quale diritto reale di natura civica, volto ad assicurare una utilità alla collettività e ai suoi componenti, e l’occupazione della stessa da parte di manufatti privati, che non permette di assicurare il beneficio cui l’area è destinata.
Ne deriva che il richiamo alla predetta norma dell’art. 27, comma 2, del D.P.R. 38072001, volto, come detto, alla qualificazione dell’abuso, non è in alcun modo idoneo a sottrarre la ricorrente dall’ordine di demolizione dell’opera abusiva dalla medesima realizzata, impartito ai sensi dell’art. 31 dello stesso D.P.R.., che, anzi, viene rafforzato dall’indicazione del vincolo assoluto di inedificabilità assoluta insistente sull’area.
I poteri attribuiti all’amministrazione comunale dalle due disposizioni, infatti, non si escludono a vicenda, ma concorrono.
In particolare, l’art.27 consente un intervento immediato a tutela dei vincoli; e l’amministrazione si avvale di tale potere allorquando ravvisi l’urgenza di tutelare il vincolo, anche al fine di evitare possibili ulteriori compromissioni dello stato dei luoghi, che potrebbe più difficilmente essere ripristinato in un momento successivo.
L’art. 31 prevede invece il normale e generale intervento repressivo dell’abusivismo edilizio dell’autorità comunale, con previsione anche di un termine a favore del soggetto autore dell’illecito al fine del ripristino dello stato dei luoghi, affinché non si verifichi, ove lo stesso sia proprietario dell’area, la perdita della proprietà del bene abusivo e dell’area connessa.
In linea generale, non è, quindi, illegittimo che il comune, a fronte di un illecito edilizio in zona vincolata, decida di non avvalersi del potere conferitogli dall’art.27, ma utilizzi la diversa procedura di cui all’art.31.”