Data Pubblicazione:

Prestazione energetica edifici: nuovi requisiti minimi in Emilia Romagna

La Regione Emilia Romagna ha aggiornato la propria disciplina sui requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici, che entrerà in vigore dal 1 ottobre 2015.

La Regione Emilia Romagna ha aggiornato la propria disciplina in materia di requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici. La delibera della Giunta regionale (n. 967 del 20 luglio - "Approvazione dell’Atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici") è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale n.184 del 24 luglio.

L’obbligo di rispetto dei nuovi requisiti di prestazione energetica decorre dal 1 ottobre 2015, evitando così l’entrata in vigore delle disposizioni nazionali. I progettisti della Regione si troveranno quindi a operare avendo a disposizione un quadro normativo completo, organico e sistematico di requisiti da rispettare per il calcolo delle prestazioni energetiche e l'utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici, in relazione alle diverse tipologie di intervento.

Estratto della delibera:

 

delibera

1. di approvare, per quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente richiamato, ai sensi degli artt. 25

e 25bis della L.R. 26/04 “Disciplina della programmazio- ne energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia”, ed ai sensi e con le modalita? si cui all’art. 12 del- la L.R. 15/2013 “Semplificazione della disciplina edilizia”, l’“Atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici” allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di prevedere l’entrata in vigore delle disposizioni riportate dall’Atto di coordinamento tecnico allegato al presente prov- vedimento a partire dal 1 ottobre 2015;

3. di prevedere che le disposizioni in materia di requisiti mi- nimi di prestazione energetica di cui alla DAL n. 156 del 4 marzo 2008 e s.m.i., ed in particolare quelle riportate ai punti 1, 3 e 4 nonche? negliAllegati 1, 2, 3, 4, 5, 13 e 15, continuano a trovare applicazione per le varianti in corso d’opera e per le variazioni essenziali relative a titoli edilizi in corso di validita? alla data di entrata in vigore del presente atto;

4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

 

 

ATTO DI COORDINAMENTO TECNICO REGIONALE
PER LA DEFINIZIONE DEI REQUISITI MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
(Artt. 25 e 25-bis L.R. 26/2004 e s.m.)

Art. 1 Finalita?

1. Ai sensi degli articoli 25 e 25-bis della Legge Regionale 4 marzo 2004 n. 26 “Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia” ed in coerenza ai principi indicati dal Decreto Legislativo 192/2005 (nel seguito indicato come Decreto), il presente Atto di coordinamento tecnico stabilisce i requisiti minimi di prestazione energetica da rispettare per la progettazione e realizzazione sul territorio regionale di:

a)  edifici di nuova costruzione e impianti in essi installati;

b)  nuovi impianti installati in edifici esistenti;

c)  interventi sugli edifici e sugli impianti esistenti.

2. La previsione dei requisiti minimi di cui al presente Atto, in attuazione della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010 relativa alla prestazione energetica nell'edilizia, e? finalizzata a:

a)  migliorare le prestazioni energetiche degli edifici oggetto di intervento edilizio;

b)  favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l’integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici;

c)  contribuire al conseguimento degli obiettivi regionali in materia energetica e ambientale;

d)  applicare in modo omogeneo, integrato e sistematico la normativa su tutto il territorio regionale;

e)  assicurare l'attuazione e la vigilanza sulle norme in materia di prestazione energetica degli edifici.

3. A tal fine, il presente atto disciplina in particolare:

a)  i requisiti minimi di prestazione energetica, ivi compresa la quota di consumi da coprire mediante utilizzo di energia da fonti rinnovabili, che devono essere rispettati per le diverse tipologie di intervento edilizio, nonche? la relativa gradualita? di applicazione ed i criteri e la metodologia di calcolo da impiegare per la loro determinazione;

b)  le modalita? per assicurare che gli edifici di nuova realizzazione abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 9 della direttiva 2010/31/UE entro il termine del 1° gennaio 2017 per gli edifici occupati da pubbliche amministrazioni e di proprieta? di queste ultime, ivi compresi gli edifici scolastici, ed entro il termine del 1° gennaio 2019 per tutti gli altri edifici;

c)  i casi di esclusione totale o parziale, in relazione a specifiche situazioni di impossibilita? o di elevata onerosita?, dall'obbligo di rispetto dei requisiti nonche? gli eventuali criteri e modalita? per procedere alla loro rilevazione da parte dei tecnici progettisti.

4. I requisiti minimi di prestazione energetica di cui al presente Atto:

 

a. sono coerenti con le analoghe disposizioni previste dalla disciplina nazionale in materia;

b. sono applicati in modo graduale in relazione al tipo di intervento e sono formulati con riferimento a caratteristiche specifiche dell’involucro edilizio, valorizzate attraverso appropriati indici di prestazione termica, e a parametri complessivi di prestazione del sistema edificio/impianti, valorizzati attraverso indici di prestazione energetica globale, espressi sia in energia primaria totale che in energia primaria non rinnovabile;

c. ai sensi del comma 1 dell’art. 5 della Legge Regionale 27 giugno 2014, n. 7, garantiscono la continuita? con le precedenti disposizioni regionali gia? emanate in materia.

Art. 2 Definizioni

 

1. Ai fini della applicazione del presente provvedimento sono riportate in Allegato 1 le definizioni dei principali termini.

 

Art. 3 Ambito di applicazione

1. Salvo specifiche eccezioni, i requisiti minimi di cui al presente Atto si applicano a tutti gli edifici aventi destinazione d’uso di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 per i quali, successivamente alla data di entrata in vigore, sia richiesto il rilascio del permesso di costruire, sia presentata una SCIA o una CIL, siano iniziati interventi di manutenzione ordinaria. Il rispetto dei requisiti minimi e? richiesto altresi? per le opere e gli interventi di cui all’art. 10 comma 1. della L.R. n. 15/2013 il cui progetto preliminare sia stato approvato dopo l’entrata in vigore del presente Atto.

2. Al fine di perseguire la massima efficacia dei requisiti, ne e? prevista una articolazione ed applicazione graduale in relazione alle diverse tipologie di intervento, in conformita? a quanto previsto dall’art. 3 del Decreto, con riferimento a:

a) edifici di nuova costruzione per i quali la richiesta di titolo abilitativo, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente Atto. Sono considerati tali anche gli edifici sottoposti a demolizione e ricostruzione, qualunque sia il titolo abilitativo necessario;

b) edifici esistenti sottoposti ad interventi di ristrutturazione importante: si intendono tali gli interventi in qualunque modo denominati (a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo) che coinvolgono oltre il 25 per cento della superficie dell'involucro dell'intero edificio, comprensivo di tutte le unita? immobiliari che lo costituiscono e consistono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rifacimento di pareti esterne, di intonaci esterni, del tetto o dell'impermeabilizzazione delle coperture. Per consentire una graduale applicazione dei requisiti minimi di prestazione energetica, con particolare riferimento alle valutazioni tecniche ed economiche di convenienza, gli interventi di “ristrutturazione importante” si distinguono in:

 

  1. ristrutturazioni importanti di primo livello: si intendono tali gli interventi che, oltre a interessare l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 50 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, comprendono anche la ristrutturazione dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio;

  2. ristrutturazioni importanti di secondo livello: si intendono tali gli interventi che interessano l’involucro edilizio con un incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, e possono interessare l’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva;

c) edifici esistenti sottoposti ad interventi di riqualificazione energetica: si intendono tali gli interventi sull’involucro edilizio o sugli impianti, in qualunque modo denominati (a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo) che ricadono in tipologie diverse da quelle indicate ai punti precedenti e che hanno, comunque, un impatto sulla prestazione energetica dell’edificio. Tali interventi coinvolgono quindi una superficie inferiore o uguale al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e/o consistono nella nuova installazione, nella ristrutturazione di un impianto termico asservito all’edificio o di altri interventi parziali, ivi compresa la sostituzione del generatore.

3. I requisiti di prestazione energetica del presente Atto si applicano altresi? agli ampliamenti degli edifici esistenti, ovvero ai nuovi volumi climatizzati, realizzati anche mediante il cambio di destinazione d’uso di locali esistenti che ne comporti il mutamento da locali non climatizzati a locali climatizzati. L’ampliamento puo? essere connesso funzionalmente al volume pre-esistente o costituire, a sua volta, una nuova unita? immobiliare. Per consentire una graduale applicazione dei requisiti minimi di prestazione energetica, con particolare riferimento alle valutazioni tecniche ed economiche di convenienza, gli interventi di ampliamento si distinguono in:

 

  1. realizzazione di nuovi volumi climatizzati con un volume lordo superiore al 15% di quello esistente, o comunque superiore a 500 m3: alla nuova porzione realizzata si applicano i medesimi requisiti previsti per gli edifici di nuova costruzione di cui al comma 2 lettera a);

  2. altri ampliamenti, ai quali si applicano i medesimi requisiti previsti per le ristrutturazioni importanti di secondo livello di cui al comma 2 lett. b) punto ii.

4. In relazione all’applicazione di taluni requisiti, possono essere di volta in volta puntualmente specificati limiti ed eccezioni delle categorie sopra indicate, cosi? come possono essere considerate fattispecie diverse di interventi edilizi, come nel caso degli interventi di “ristrutturazione rilevante”.

 

5. I requisiti di prestazione energetica previsti dal presente Atto si applicano all’edilizia pubblica e privata.

SEGUE: LINK