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Servitù di parcheggio: sentenza Cassazione non la riconosce, il Notariato sì

sostiene il C.N.N., “la servitù di parcheggio può essere oggetto di valida costituzione, purché siano osservate regole precise, che tengano conto della struttura del diritto reale di servitù”.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 23708 del 06 novembre 2014, aveva cassato, senza rinvio, la sentenza della Corte d'appello di Firenze che aveva riconosciuto la configurabilità di una servitù di parcheggio.

Nel caso in esame la Sig.ra A. C., in qualità di erede, chiamava in giudizio davanti al Tribunale di Livorno la società alla quale il padre aveva, a suo tempo, venduto un piccolo appezzamento di terreno. La Sig.ra  chiedeva che venisse accertato che su tale appezzamento godeva di servitù di parcheggio.

In primo e secondo grado i giudici di merito accertavano questo diritto, si dava atto, così come da contratto stipulato tra il proprietario del suolo e la società in questione, “che il terreno, compravenduto è gravato da servitù di parcheggio limitatamente a due auto" a favore del Sig. B.C. (padre della odierna attrice, ormai defunto).

Dinnanzi a queste pronunce, la società soccombente proponeva ricorso per Cassazione, con il quale riteneva non configurabile “secondo la costante giurisprudenza di questa Suprema Corte” il diritto ad una servitù di parcheggio.

La giurisprudenza infatti ha affermato più volte che “ il parcheggio di autovetture costituisce manifestazione di un possesso a titolo di proprietà del suolo, non anche estrinsecazione di un potere di fatto riconducibile al contenuto di un diritto di servitù, del quale difetta la realitas, intesa come inerenza al fondo dominante dell’utilità, così come al fondo servente del peso (Cass. sent. 7 marzo 2013, n. 5760), mentre la mera commoditas di parcheggiare l’auto per specifiche persone che accedano al fondo (anche numericamente limitate) non può in alcun modo integrare gli estremi della utilità inerente al fondo stesso, risolvendosi, viceversa, in un vantaggio affatto personale dei proprietari (Cass. sent. 28 aprile 2004 n. 8137)” .

In tal senso, la Suprema Corte ha concluso "affermando la nullità per impossibilità dell’oggetto dell’atto di riconoscimento o di costituzione di servitù".

Successivamente, il Consiglio Nazionale del Notariato (C.N.N.) ha approfondito l’interessante questione, che indubbiamente incide sulle posizioni di svariate migliaia di soggetti che si trovano nella stessa situazione.

Lo studio in esame è stato approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 6-8 maggio scorso e pubblicato pochi giorni fa sul sito del C.N.N.. In sostanza, dall’analisi sul tema in questione, emerge come “la posizione della Cassazione sintetizzata nella sentenza 23708/2014 incide in modo diretto sull’attività del Notaio e, in generale, sul giurista che intenda dar vita ad un contratto che costituisca una servitù di parcheggio (ma non solo di parcheggio)”.

“La pronuncia”, evidenzia il Consiglio Nazionale del Notariato, “è stata immediatamente oggetto di commenti negativi”. La Cassazione, secondo alcuni commenti, avrebbe statuito che il parcheggio di autovetture non può mai essere posto a contenuto di un diritto di servitù, in quanto fa ad esso difetto la “realità” cioè la riferibilità dell’utilità al fondo dominante”.

Il Consiglio Nazionale del Notariato, al contrario, ha inteso dimostrare che “la Cassazione non ha affatto sancito una vera e propria inconfigurabilità della servitù di parcheggio come tale ovvero la nullità in generale di ogni e qualsiasi contratto che costituisca una servitù di parcheggio, ma soltanto la nullità delle clausole portate alla sua attenzione e delle servitù con esse costituite.

In altre parole, sostiene il C.N.N., “la servitù di parcheggio può essere oggetto di valida costituzione, purché siano osservate regole precise, che tengano conto della struttura del diritto reale di servitù”.

Dall’esame della giurisprudenza, evidenzia il Consiglio Nazionale del Notariato, “si ottiene una linea di demarcazione fondamentale per capire quando ed in che modo la convenzione relativa ad una servitù di parcheggio (e non solo di questo tipo) possa assurgere a valida costituzione di un diritto reale su cosa altrui”.

Fonte: Corte di Cassazione - http://www.ilquotidianodellapa.it