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Contributo Unificato Appalti: l'Italia è in regola col diritto UE

La Corte di Giustizia non ha ritenuto il contributo unificato italiano in conflitto con la normativa europea

E' ufficiale: il contributo unificato appalti come da normativa italiana non contrasta col diritto comunitario. La norma, che impone il versamento di tributi giudiziari, come il contributo unificato, quando venga presentato un ricorso in materia di appalti pubblici dinanzi ai giudici amministrativi, è stata di fatto autorizzata a livello europeo da una sentenza ad hoc della corte di giustizia del 6 ottobre 2015.

Nella sentenza si precisa che sono legittime sia la riscossione di tributi giudiziari multipli nei confronti dell'impresa che introduca diversi ricorsi giurisdizionali relativi alla medesima aggiudicazione di appalto, sia l'obbligo di versare tributi giudiziari aggiuntivi per poter dedurre motivi aggiunti sempre relativi alla medesima aggiudicazione, nel contesto di un procedimento giurisdizionale in corso.

Entrando nello specifico del contributo unificato, la Corte ha dichiarato che, in assenza di una disciplina dell’Unione in materia, spetta a ciascuno Stato membro, in forza del principio di autonomia processuale degli Stati membri, stabilire le modalità della procedura amministrativa e quelle relative alla procedura giurisdizionale intese a garantire la tutela dei diritti spettanti agli amministrati in forza del diritto dell’Unione: queste modalità non devono però essere meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi previsti per la tutela dei diritti derivanti dall’ordinamento interno (principio di equivalenza), né devono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio di effettività).

Molto importante, per chiarire il concetto, l'ultimo punto della sentenza sul contributo unificato appalti: è il Giudice Nazionale che ha falcoltà di valutare se, nel giudizio di merito, una nuova domanda possa venire a determinare una “modifica considerevole” dell’oggetto del giudizio tale da non chiedere il pagamento di un ulteriore contributo unificato. Chiaro che, a questo punto, il problema principale sarà quello relativo al capire quali margini discrezionali potranno avere i giudici in materia.