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Gli Architetti aggiornano il Codice deontologico

Alla luce della Sentenza del Consiglio di Stato, VI Sezione, n.238 del 22 gennaio 2015 e della Cassazione Penale, II Sezione, n. 1172 del 21 gennaio 2014 il CNAPPC (Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori) ha ritenuto necessario procedere alla modifica del proprio Codice deontologico.

Alla luce della Sentenza del Consiglio di Stato, VI Sezione, n.238 del 22 gennaio 2015 e della Cassazione Penale, II Sezione, n. 1172 del 21 gennaio 2014 il CNAPPC (Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori) ha ritenuto necessario procedere alla modifica del proprio Codice deontologico.
Tali modifiche sono da considerarsi immediatamente applicabili su tutto il territorio nazionale senza necessità di ricezione formale da patte degli Ordini. 

Oggetto delle modifiche l’articolo 11, che variando i commi 2, 3, 4 e 5, garantiscono il corretto svolgimento della professione e, per il suo tramite, la compiuta realizzazione del compito che la Società affida all'Architetto, Pianificatore, Paesaggista, Conservatore, Architetto Iunior e Pianificatore Iunior.

Di seguito il nuovo testo dell'articolo 11 aggiornato con le modifiche:
"1. Il Professionista nell'esercizio della professione e nell'organizzazione della sua attività, è tenuto a rispettare le leggi dello Stato, l'ordinamento professionale e le deliberazioni dell'Ordine.
2. La concorrenza deve svolgersi secondo i principi stabiliti dall'ordinamento, comunitario e interno, e dalle norme deontologiche che lo attuano. E' vietata ogni condotta diretta all'acquisizione di rapporti di clientela con modi non conformi alla correttezza.
3. Il Professionista deve provvedere agli adempimenti previdenziali e fiscali a suo carico, ai sensi della L. 14.9.2011 n. 148.
4. Il Professionista è soggetto a procedimento disciplinare per fatti anche non riguardanti l'attività professionale, solo quando si riflettano sulla sua reputazione professionale o compromettano l'immagine della categoria professionale.
5. Costituisce grave violazione deontologica, lesiva della categoria professionale, ogni reato punito con norme penali relativo a fenomeni di criminalità organizzata di tipo mafioso, nonché per concorso nell'associazione di tipo mafioso."