Data Pubblicazione:

Agevolazioni fiscali acquisto prima casa: le ultimissime

Per chi acquista una prima casa sono previste una serie di agevolazioni fiscali, condizionate al rispetto di determinati requisiti: secondo l'ultima sentenza della Cassazione vale la data della prima richiesta

Ultima, importante novità sulle agevolazioni fiscali relative all'acquisto della prima casa: l'ultima sentenza della Corte di Cassazione del n. 19684/15, depositata in cancelleria lo scorso 1 ottobre, tratta il tema del trasferimento di residenza e della sua comunicazione. In tal senso, il rispetto del termine di 18 mesi entro cui trasferire la residenza nel comune di ubicazione dell’immobile deve essere valutato in relazione alla data in cui il contribuente abbia inoltrato la prima richiesta di trasferimento al comune

Oltre alle agevolazioni fiscali per le coppie Under 35 che acquistano un'abitazione (il pacchetto è contenuto nella bozza di Legge di Stabilità 2016 appena lincenziata dal CDM), si torna a parlare di agevolazioni fiscali sulla prima casa per quel che riguarda il trasferimento di residenza e la sua tempestiva comunicazione.

E' recentissima la sentenza della Cassazione secondo la quale, per le agevolazioni fiscali connesse all’acquisto della prima casa, il rispetto del termine di 18 mesi entro cui trasferire la residenza nel comune di ubicazione dell’immobile deve essere valutato in relazione alla data in cui il contribuente abbia inoltrato la prima richiesta di trasferimento all’amministrazione comunale.

"Non rileva, dunque, né l’eventuale ritardo nel completamento dell’iter di trasferimento, né tantomeno il fatto che il contribuente abbia presentato una seconda richiesta di trasferimento (stante il non esito della prima) al di fuori dei termini previsti dalla norma agevolativa", si legge nella sentenza. 

I requisiti per le agevolazioni fiscali sulla prima casa

Vale la regola di base: l'immobile acquistato deve avere la destinazione abitativa e non deve essere una casa di lusso pertanto sono esclusi gli uffici accatastati come A/10, a meno che non siano nuovamente accatastati in modo diverso. L’agevolazione è limitata a una sola abitazione sita nel comune in cui si trova l’immobile da acquistare o dove il contribuente ha o intende trasferire la residenza: va da sé che non si può acquistare in un altro comune e richiedere una nuova agevolazione prima casa, in quanto non si potrebbe soddisfare il requisito dell’abitazione principale.

L’agevolazione fiscale sull'accquisto della prima casa spetta o interamente o per quota anche nel caso di possesso di altra abitazione precedentemente non acquistata con i benefici prima casa situata in qualsiasi punto del territorio italiano indipendentemente dallo stesso comune o meno.

Tra gli altri, uno dei requisiti fondamentali è quello dell'obbligo di non cedere l'immobile prima dei 5 anni dall'acquisto. In caso di cessione infraquinquennale c'è la possibilità di non perdere i benefici fiscali, se il contribuente acquista un altro immobile, da adibire ad abitazione principale, entro un anno dalla cessione dell'immobile acquistato con i benefici prima casa

Agevolazioni fiscali prima casa: quanto e come

Le agevolazioni sono diverse a seconda che l'acquisto avvenga da privato o da costruttore:

- se l'acquisto avviene da privato l'imposta di registro è al 2% e le imposte catastali sono fisse nella misura di 50 euro;
- se l'acquisto avviene da titolare di partita Iva (costruttore), invece, l'Iva è al 4% e le imposte catastali sono fisse nella misura di 200 euro.

 

Allegati