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METRO e INCENDI, ecco come dovranno essere progettate le nuove metropolitane

Con la pubblicazione nella Gazzetta n.253 dello scorso 30 ottobre del decreto 21 ottobre 2015 il Ministero dell'Interno ha approvato la nuova Regola Tecnica per la progettazione, costruzione ed esercizio delle metropolitane.

In Gazzetta la nuova Regola tecnica
Con la pubblicazione nella Gazzetta n.253 dello scorso 30 ottobre del decreto 21 ottobre 2015 il Ministero dell'Interno ha approvato la nuova Regola Tecnica per la progettazione, costruzione ed esercizio delle metropolitane.
 
Nel nuovo documento presenti i criteri progettuali per la realizzazione di nuove metropolitane, al fine di attenuare i livelli di rischio nei confronti dell'evento incendio. A seguito infatti delle varie novità in tema di antincendio si è rilevata la necessità di rivisitare ed aggiornare le vigenti norme di prevenzione incendi anche per le metropolitane.

CAMPO DI APPLICAZIONE. Secondo quanto indicato nel decreto le disposizioni della regola tecnica, si applicano alle metropolitane nuove e, nel caso di interventi di ampliamento o modifica di metropolitane, successivi alla data di entrata in vigore del decreto, limitatamente alle parti interessate dall'intervento.
Le nuove regole non si applicano alle metropolitane nuove che già dispongano di un progetto approvato dall'autorità competente con riferimento ai requisiti di sicurezza antincendio di cui al DM 11 gennaio 1988 e per le quali siano state individuate le necessarie risorse finanziarie. Inoltre, si stabilisce che ,qualora la realizzazione degli interventi progettati non venga avviata entro sette anni dalla data di entrata in vigore del DM 21/10/2015, il progetto deve essere rielaborato nel rispetto della regola tecnica di prevenzione incendi dello stesso decreto.
Per quanto riguarda invece l'"Adeguamento delle metropolitane in esercizio" che non siano già conformi alle disposizioni tecniche contenute nel DM 11 gennaio 1988, l'Art. 5 dispone che esse vengano adeguate alle nuove disposizioni della Regola, ed in particolare al capo VIII della stessa, secondo quanto previsto all'Art. 7.

OBIETTIVI. Ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, le opere civili e gli impianti fissi delle metropolitane vanno progettate, realizzate e gestite in modo da:
a) minimizzare la probabilità di insorgenza degli incendi e nel caso in cui un incendio si sviluppi comunque sul treno, sulla sede, ed in particolare in galleria e nelle aree di stazione, limitarne la sua propagazione;
b) assicurare la possibilità che gli occupanti possano lasciare indenni, in modo autonomo, i luoghi in cui si è sviluppato l'incendio, nell'ambito delle procedure di emergenza, o che gli stessi possano essere soccorsi in altro modo;
c) garantire la stabilità delle strutture portanti;
e) limitare la propagazione di un incendio ad attività contigue;
f) garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

LA REGOLA TECNICA. I contenuti della Regola tecnica sono presenti all'interno dell’ALLEGATO al decreto. Come chiarito nell’Allegato la regola tecnica nasce da indicazioni tecniche che rappresentano la sintesi di studi ed orientamenti progettuali condivisi a livello internazionale.
Il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza antincendio, in particolare quelli correlati al controllo e gestione dei fumi ed alla progettazione dei percorsi di sfollamento, deve essere conseguito mediante una progettazione di tipo prestazionale basata sui criteri indicati nel DM 9 maggio 2007, recante «Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio», a partire da alcuni valori prescritti nella presente regola tecnica che, qualora rispettati, non richiedono ulteriori valutazioni del rischio. In caso di scostamento dai valori prescritti è necessario analizzare gli scenari significativi in accordo all'approccio ingegneristico ai sensi del citato decreto; in entrambi i casi dovrà essere attuato un sistema di gestione della sicurezza antincendio, così come previsto dallo stesso decreto.
 
GLI SCENARI D’INCENDIO. Nell’Allegato si specifica anche che ai fini della sicurezza antincendio, va sempre perseguito l'obiettivo di condurre il treno in stazione, per cui gli scenari d'incendio di riferimento più importanti, ma non esclusivi, sono:
scenario 1): l'incendio a bordo di un treno in stazione;
scenario 2): l'incendio a bordo di un treno fermo in galleria;
scenario 3): l'incendio di un'eventuale attività commerciale di pertinenza posta nell'atrio della stazione ed avente le caratteristiche geometriche ed impiantistiche riportate nella stessa regola tecnica;
scenario 4): l'incendio in un locale tecnico.

PER LEGGERE L'INTERO DECRETO
DECRETO 21 ottobre 2015 del MINISTERO DELL'INTERNO
 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle metropolitane. (GU n.253 del 30-10-2015)