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Non spetta ai Comuni multare o demolire un abuso edilizio. La sentenza della Corte Costituzionale

Abusi edilizi: la Corte Costituzionale boccia le deroghe alle sanzioni del testo unico dell'edilizia introdotte nella Regione Toscana. Non spetta infatti ai comuni la scelta tra multa e demolizione

Abusi edilizi: la Corte Costituzionale boccia le deroghe alle sanzioni del testo unico dell'edilizia introdotte nella Regione Toscana. Non spetta infatti ai comuni la scelta tra multa e demolizione. Lo dice la sentenza numero 233/2015 della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittimi gli articoli 207 e 208 della legge regionale 65/2014

L'oggetto del contendere è semplice: la possibilità, da parte dell'amministrazione comunale, di scegliere la 'punizione' per l'abuso edilizio, ossia la multa oppure la demolizione degli edifici realizzati senza permesso di costruire, e quindi in difformità dal titolo abitativo oppure in contrasto con gli strumenti urbanisitici. 

Prima
Per la legge regionale 65/2014 della Toscana l'opzione spettava ai comuni, che quindi optavano per la demolizione qualora esistesse un interesse pubblico a sostegno, oppure per la multa fino a 3 mila euro se l'interesse non esisteva. In ogni caso, il pagamento della sanzione "non legittima la realizzazione dell'abuso". Per cui l'edificio restava abusivo seppur multato.

Adesso
Secondo la Corte Costituzionale la demolizione, ricostruzione, cambio di destinazione d'uso e ampliamenti volumetrici della superficie che derivano da questo 'potere' concesso ai comuni rappresenta una forma implicita di sanatoria, la quale non rientra nelle competenze legislative delle Regioni. Secondo la Corte, infatti, non è ammesso derogare alle saznioni previste dal Testo Unico dell'Edilizia (Dpr 380/2001).