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INARCASSA apre agli architetti e ingegneri soci delle STP

In base alla nuova norma, d’ora in avanti, a prescindere dalla forma giuridica della STP con cui viene esercitata l’attività professionale, i soci ingegneri o architetti liberi professionisti, che non siano assoggettati ad altre forme di previdenza obbligatoria, potranno iscriversi ad Inarcassa.

Con l’ok del Governo alla modifica del regolamento di INARCASSA, il reddito derivante dalla partecipazione di un ingegnere o di un architetto ad una Società Tra Professionisti è stato equiparato a quello professionale.
 
In base alla nuova norma, d’ora in avanti, a prescindere dalla forma giuridica della STP con cui viene esercitata l’attività professionale, i soci ingegneri o architetti liberi professionisti, che non siano assoggettati ad altre forme di previdenza obbligatoria, potranno iscriversi ad Inarcassa.
 
GLI OBBLIGHI. La STP dovrà quindi applicare in fattura il 4% sui corrispettivi professionali e dichiarare il volume di affari ad Inarcassa.
L'obbligo di riversare il contributo integrativo incassato dalla Società sarà solo in capo ai singoli soci professionisti, sulla base del volume d'affari complessivo. I soci professionisti - se iscritti Inarcassa - verseranno anche il contributo soggettivo sul reddito professionale.
 
ESEMPIO. Per fare un esempio informativo, Inarcassa ha ipotizzato il caso di una STP costituita da socio Architetto iscritto Inarcassa con una quota del 40%, da socio Ingegnere Iscritto Inarcassa anch’esso con una quota del 40% e da un socio finanziatore con la quota rimanente del 20%.
 
Ipotizzando un volume d’affari e un reddito professionale della STP pari a, rispettivamente, 50 mila euro e 30 mila euro, il contributo integrativo pagato dall’ingegnere e dall’architetto sarà pari a 1000 euro.
Una cifra ottenuta calcolando il 4% di 25 mila euro, cioè la metà del volume d’affari della società. Il contributo soggettivo ammonta invece a 1740 euro per entrambi, vale a dire il 14,5% (aliquota contributiva fissata da Inarcassa) del 40% (quota individuale) di 30 mila euro (reddito professionale della società). Il finanziatore pagherà invece i contributi in base all’ente di appartenenza.