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Sicurezza lavori in copertura: la Regione Piemonte pubblica le nuove norme

Il regolamento, fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalla normativa nazionale sulla salute e la sicurezza sul lavoro, riporta norme regionali per disciplinare le misure di sicurezza e le misure preventive da applicarsi ai lavori in copertura, alla manutenzione della copertura stessa e ai lavori riguardanti gli impianti tecnologici da installare sulla copertura o che comportino l’accesso e il transito in quota.

Sul Bur Regione Piemonte dello scorso 26 maggio 2016 n.21 è stato pubblicato il decreto del 23 maggio 2016 Regolamento regionale recante Norme in materia di sicurezza per l’esecuzione dei lavori in copertura (Articolo 15, legge regionale 14 luglio 2009 n. 20). Abrogazione del regolamento regionale 16 maggio 2016 n. 5/R.
 
REGOLAMENTO. Il regolamento, fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalla normativa nazionale sulla salute e la sicurezza sul lavoro, riporta norme regionali per disciplinare le misure di sicurezza e le misure preventive da applicarsi ai lavori in copertura, alla manutenzione della copertura stessa e ai lavori riguardanti gli impianti tecnologici da installare sulla copertura o che comportino l’accesso e il transito in quota.
 
AMBITI DI APPLICAZIONE. Secondo l’art.3 del regolamento che ne definisce i campi di applicazione, le norme devo applicarsi nei casi di progettazione e realizzazione di interventi sia privati che pubblici che interessino “coperture con falda inclinata o piana e con altezza della linea di gronda superiore a 3 metri rispetto ad un suolo naturale o artificiale sottostante almeno per la porzione di copertura interessata”.
Dove per interventi si intendono: nuova costruzione, manutenzione straordinaria e ordinaria e varianti in corso d’opera, impianti solari termici o per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Per tali ambiti il regolamento definisce requisiti tecnici e operativi per la misure di sicurezza, documenti da presentare per la progettazione e attestazioni necessarie.
Sono esclusi dagli ambiti di applicazione:
“a) gli interventi che interessano le coperture, sia pubbliche che private, con tetto a falda inclinata o piano, che presentano un’altezza alla linea di gronda inferiore o uguale ai 3 metri rispetto al suolo;
b) le opere di restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettere c) e d) del d.p.r. 380/2001 che non prevedono interventi strutturali sulla copertura, salvo l’esecuzione contestuale di opere rientranti nelle previsioni di cui al comma 1, lettere c) e d);
c) interventi su coperture piane o a falda inclinata già dotate di dispositivi di protezione collettiva, con idonee caratteristiche nel rispetto della normativa vigente, a difesa dei bordi nonché delle eventuali aree non calpestabili;
d) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità, e comunque entro un termine non superiore ai 90 giorni”.
 
ADEMPIMENTI. Per gli interventi privati la conformità alle specifiche misure di sicurezza della documentazione progettuale allegata all’istanza presentata, è attestata dal progettista all’atto di inoltro della stessa allo sportello unico di competenza corredata dal documento ETC con i soli contenuti di cui all’articolo 6, comma 2, lettera a), secondo lo schema riportato in Allegato 1, parte A.
La corretta installazione ed il rispetto dei requisiti di sicurezza previsti per gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono attestati dal direttore dei lavori con la comunicazione di ultimazione dei lavori, nella quale si dichiara l’avvenuta realizzazione a regola d’arte e l’integrazione dell’ETC secondo le modalità di cui all’articolo 6, commi 3 e 4, allegandone i relativi elaborati
 
ELABORATO TECNICO DELLA COPERTURA (ETC)
All’art 6 del Regolamento si fa riferimento al ETC ossia all’ELABORATO TECNICO DELLA COPERTURA un documento predisposto dal progettista da presentare all’atto dell’inoltro della istanza allo sportello unico competente, (con i soli contenuti di cui all’articolo 6, comma 2, lettera a), secondo lo schema riportato in Allegato 1, parte A).
In particolare sia per gli interventi pubblici che privati l’ETC è sviluppato nel dettaglio dei contenuti dal progettista, in collaborazione con il coordinatore per la sicurezza, se previsto dalle disposizioni vigenti e completato entro la fine dei lavori a cura del direttore dei lavori attraverso l’eventuale aggiornamento progettuale, se necessario, nonché la raccolta dei documenti di cui al comma 2, lettere c), d), e) ed f).
L’ETC contiene:
a) relazione tecnica delle scelte progettuali con illustrazione del rispetto delle specifiche misure di sicurezza corredata da tavole esplicative preliminari in scala adeguata (planimetrie, prospetti, sezioni ecc.), in cui siano indicati i percorsi, gli accessi, le misure di sicurezza e i sistemi di protezione contro la caduta a tutela delle persone che accedono, transitano e operano sulla copertura, con i contenuti minimi di cui all’Allegato 1, parte A;
b) elaborati progettuali di dettaglio della copertura, contenenti almeno una planimetria in scala adeguata nella quale siano evidenziati gli elementi di cui alla lettera a) nel rispetto dei contenuti di cui all’Allegato 1, parte B, proposto a titolo esemplificativo e come tale riportante diverse soluzioni progettuali, e relativa relazione di calcolo, redatta da un professionista abilitato, contenente il dimensionamento e la verifica dei dispositivi di protezione collettivi o dei sistemi di protezione contro le cadute dall’alto individuati dalla soluzione progettuale prescelta in relazione agli elementi strutturali della copertura, preesistenti, opportunamente verificati, o progettati ex novo;
c) documentazione del fabbricante dei dispositivi di ancoraggio e dei dispositivi di protezione collettiva prodotti e da installarsi secondo le norme di riferimento;
d) dichiarazione di conformità dell’installatore, riguardante la corretta installazione dei dispositivi di protezione collettivi o di dispositivi di ancoraggio, che deve contenere almeno le informazioni di cui all’Allegato 1, parte C;
e) raccolta dei manuali d’uso dei dispositivi di protezione collettiva o dei dispositivi di ancoraggio installati, con eventuale documentazione fotografica;
f) registro di ispezione e manutenzione dei dispositivi di protezione collettivi o dei dispositivi di ancoraggio con i contenuti minimi di cui all’Allegato 1, parte D.
 
L’entrata in vigore del provvedimento è il 25 luglio 2016.