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Immobili: arriva l'AGIBILITÀ fai da te

Nella bozza del decreto Competitività prevista una segnalazione certificata che sostituirà il certificato da richiedere a fine lavori

Nella bozza del decreto Competitività prevista una segnalazione certificata che sostituirà il certificato da richiedere a fine lavori. Previste sanzioni fino a 464 euro.
 
Addio al vecchio Certificato di Agibilità. In nome della semplificazione e della sicurezza, nel Decreto Competitività al vaglio del Governo è prevista una novità importante: l'agibilità degli immobili sarà fornita in maniera autonoma, con una "segnalazione certificata di agibilità" auto-prodotta.
 
Come funzionerà? Entro 15 giorni dalla fine dei lavori di nuova costruzione, ricostruzioni totali o parziali e sopraelevazioni, il titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la Scia (professionista abilitato) consegneranno allo sportello unico per l’edilizia la segnalazione certificata di agibilità.
 
L'inadempienza si pagherà cara: prevista una multa da 77 euro a 464 euro.
 
L'autocertificazione sarà obbligatoria per:
 
- singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all’intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;
- singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all’edificio oggetto di agibilità parziale.
 
La segnalazione, inoltre, dovrà essere corredata da:
 
- un'attestazione di osservanza delle condizioni di igiene, sicurezza, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti e la conformità dell’opera al progetto presentato da parte del direttore dei lavori/professionista abilitato;
- il certificato di collaudo statico e la dichiarazione di regolare esecuzione del direttore dei lavori;
- la dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche;
- gli estremi della dichiarazione di aggiornamento catastale;
- la dichiarazione dell’impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti.

La nuova disciplina valorizza il collaudo statico e il controllo ispettivo sull'opera e velocizza i tempi: non si dovranno infatti più attendere 30 giorni per il rilascio del certificato e altri 30 giorni per il nulla osta del Genio Civile.