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Studio INAIL sulla sicurezza antincendio degli impianti di demolizione delle auto

Volume INAIL sulla sicurezza antincendio degli impianti di demolizione delle auto

Pubblicato da INAIL un volume dedicato agli impianti demolizione dei Veicoli Fuori Uso (VFU) con particolare riferimento agli aspetti di sicurezza del lavoro e prevenzione incendi.
 
L’opuscolo, di carattere divulgativo e generale, è frutto di uno studio di settore condotto dalla Contarp (Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione) dell’INAIL, compreso in un’attività più ampia che la stessa Consulenza svolge sugli aspetti di salute e sicurezza sul lavoro nel campo della gestione dei rifiuti.
Lo studio ha permesso di individuare i molteplici rischi connessi al complesso ciclo produttivo delle attività di demolizione dei Veicoli Fuori Uso (VFU).
 
Il volume si concentra sulle disposizioni introdotte dalla Regola tecnica del 1° luglio 2014 e in particolare sugli impianti già esistenti, con l’intento di analizzare come tali aziende, spesso Pmi, possano adempiere nel ciclo di trattamento dei veicoli alle disposizioni del Dm 1/7/2014) e contemporaneamente a quelle del Dlgs 209/03 in materia ambientale.
 
Secondo il Nuovo Regolamento di Prevenzione Incendi (d.p.r. 1 agosto 2011, n. 151) le attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi che occupano una superficie superiore a 3.000 mq sono soggette alle visite e ai controlli.
Se le aree hanno, invece, un’estensione maggiore di 3000 mq e fino a 5.000 mq, l’attività rientra nella Categoria B; mentre se superiore a 5.000 mq, l’attività rientra nella Categoria C.
 
Gli enti ed i privati responsabili delle attività delle categorie B e C sono tenuti quindi a richiedere al Comando dei VVF l’esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni e dei progetti di modifica che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio. Il Comando esamina i progetti ed entro trenta giorni può richiedere documentazione integrativa e, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della documentazione completa, si pronuncia sulla conformità degli stessi alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi.
Infine, entro 60 giorni dalla segnalazione certificata di inizio attività, effettua controlli, attraverso visite tecniche, a campione per le categorie A, B e su tutte le attività in categoria C.
In caso di accertate carenze nel rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi e dei requisiti di sicurezza antincendio, è adottato il divieto di prosecuzione dell’attività, a meno che non sia possibile provvedere entro un termine di 45 giorni.
 
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