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I chiarimenti dell’Enea su ampliamenti volumetrici e detrazioni al 65%

Detrazioni fiscali per interventi di efficientamento energetico degli edifici: le FAQ di ENEA

Detrazioni fiscali per interventi di efficientamento energetico degli edifici: le FAQ di ENEA
Si tratta di risposte basate sulle interpretazioni attualmente consolidate e sufficientemente condivise con gli altri enti normatori

Ipotizziamo un intervento di ristrutturazione edilizia. Se predispone un ampliamento volumetrico dell'immobile, può comunque rientrare nelle detrazioni del 65%?
Un'interpretazione a chiarimento l'ha fornita l'ENEA (Agenzia Nazionale Efficienza Energetica), con le FAQ dedicate alle detrazioni fiscali sugli interventi per l'efficientamento energetico degli edifici.
 
Precisazione doverosa: si tratta di risposte interpretative, fornite sulla base di quesiti arrivati nell'arco degli ultimi anni, e sintetizzate nel rispetto della privacy. Per qualsiasi tipo di parere ufficiale, precisa ENEA, bisogna rivolgersi agli enti competenti in materia a seconda del quesito, ossia MISE, MEF e Agenzia delle Entrate.
 
Ciò premesso, e rimandando al documento ufficiale per una consultazione 'totale', riprendiamo qui le due FAQ più interessanti che riguardano la demolizione e ricostruzione di immobili e ampliamenti volumetrici partono dal presupposto dell'efficientamento energetico
 
1) Si richiede, in caso di ristrutturazione edilizia dell'immobile, con previsione di ampliamento, se una volta regolarizzata la nuova situazione catastale dell’immobile, sia possibile usufruire delle detrazioni fiscali del 65%, sia per gli interventi che riguardano la parte esistente che per quelli che riguardano la parte ampliata.
Nel caso di ristrutturazione di un immobile senza demolizione e con ampliamento, anche in base alle Circolari dell’Agenzia delle Entrate 39E/2010 e 4E/2011, la detrazione compete unicamente per le spese riferibili alla parte esistente, in quanto l’ampliamento viene considerato “nuova costruzione”. La Circolare n. 39/E ha precisato anche che in questo caso il riferimento normativo non può essere costituito dal comma 344 della legge Finanziaria 2007, che è inutilizzabile in quanto comporta necessariamente una valutazione del fabbisogno energetico riferito all’intero edificio (e che dovrebbe quindi necessariamente considerare anche la parte ampliata), ma dai singoli commi 345, 346 e 347. 41.
 
2) Si chiede se, in sede di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione in modo più efficiente a livello energetico, per usufruire della detrazione al 65% bisogna rispettare la stessa sagoma attuale oppure se è sufficiente che il nuovo edificio mantenga la stessa volumetria.
La FAQ si rià alla legge 98/2013, di conversione del DL 69/2013 (Decreto del Fare), che ha rivisto la definizione di “ristrutturazione edilizia” contenuta nel Testo Unico Edilizia eliminando all’art. 3, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 380/2001 il riferimento alla “sagoma”. In virtù della nuova norma sono compresi cioè tra gli interventi di ristrutturazione edilizia anche quelli che consistono nella demolizione e ricostruzione di un immobile con la stessa volumetria di quello precedente, senza che sia necessario rispettarne la sagoma. Sono compresi nella ristrutturazione anche gli interventi “volti al ripristino degli edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza”. L'interpretazione di ENEA è quindi da leggere nel senso che, qualora l'intervento si configuri come "ristrutturazione edilizia", siano agevolativi ai sensi delle detrazioni gli interventi di demolizione di immobile e sua successiva ricostruzione con mantenimento della volumetria originaria.