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Opere pubbliche realizzate da privati: non è necessario bandire la gara

Opere pubbliche realizzate da privati: non è necessario bandire la gara

Lo predispone l'art.20 del Nuovo Codice Appalti e lo ha confermato una delibera ANAC riferita a un caso specifico
 
Se un imprenditore privato propone la realizzazione di un'opera pubblica e la realizza completamente a suo carico, non è necessario bandire nessuna gara di appalto. Diverso è il caso, invece, se in cambio della prestazione scatta la richiesta di utilità. In tal caso la realizzazione dell'opera non può essere considerata a titolo gratuito e deve essere bandita regolare gara.
 
I principi sono stati stabiliti dalla delibera 763/2016 del presidente dell'Anac Cantone. La pronuncia è arrivata in riferimento alle incertezze dell'art.20 del Nuovo Codice degli Appalti (d.lgs 50/2016), nello specifico dopo la richiesta da parte di un imprenditore lombardo che aveva proposto di realizzare a sue spese la viabilità speciale per il raggiungimento di un centro commerciale di cui era promotore per la realizzazione.
 
In tal caso, l'autorizzazione richiesta in cambio della realizzazione assume carattere di utilità, quindi una sorta di "pagamento" a corrispettivo della prestazione: non essendoci titolo gratuito nell'opera, serve regolare gara di appalto.
 

    

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