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Sicilia: Testo unico per l'Edilizia, procede il recepimento del DPR 380/2011

La Regione Sicilia ha cominciato il 20 luglio scorso l'analisi del “Recepimento del Testo Unico in materia di edilizia, Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”

La Regione Sicilia ha cominciato il 20 luglio scorso l'analisi del “Recepimento del Testo Unico in materia di edilizia, Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”.

L'assemblea regionale siciliana (ARS) ha approvato l'articolo 2 sui regolamenti edilizi comunali, l'articolo 3 su 'attività edilizia libera', l'articolo 4 su 'attività edilizia in assenza di pianificazione urbanistica', l'articolo 5 su 'interventi subordinati a permesso di costruire. Sono stati approvati anche gli articoli 6: efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire; 7, contributo per il rilascio del permesso di costruire; 8, riduzione o esonero dal contributo costruzione; 9, contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza; 10, segnalazione certificata di inizio attività e denuncia di inizio attività; 11, autorizzazioni preliminari alla segnalazione certificata di inizio attività e alla comunicazione dell'inizio lavori; 12, determinazione delle variazioni essenziali; 13, interventi eseguiti in parziale difformità del permesso di costruire. E ancora: l'articolo 15, parere sugli strumenti urbanistici; il 16, autorizzazione per inizio lavori; il 18, deroga ai limiti di distanza tra i fabbricati, il 19, ristrutturazione edilizia ed opere di recupero volumetrico; 20, norme in materia di permesso di costruire convenzionato; 21, modifiche di norme; 22, norme in materia di apertura di cave; 23, cessione di cubatura e trasferimento di volumetrie; 24, proventi dei contributi e delle sanzioni pecuniarie; 25, definizione di carico urbanistico; 26, compatibilità paesaggistica delle costruzioni realizzate in zone sottoposte a vincolo e regolarizzazione di autorizzazione edilizia in assenza di autorizzazione paesaggistica; 27, cambi di destinazione d'uso; 28, proroga Piano Casa; 29, perizia giurata per le procedure di condono edilizio.

In particolare:

- "Sono ammessi cambi di destinazione d’uso per tutte le costruzioni realizzate antecedentemente al 1976 compresi gli immobili già destinati a civile abitazione, ad attività turistico-ricettiva ovvero commerciale, a condizione che ciò non determini alterazioni ai volumi già realizzati con titolo abilitativo ed assentiti” (art. 27)

- "Ai commi 1, 2 e 6 dell'articolo 2 della legge regionale 23 marzo 2010, n. 6, le parole "31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015" (art. 28)

E' stata rimandata l'analisi degli art. 1, 14, 17. Il voto finale avverrà il 2 agosto.