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Nei cantieri dei LL.PP. si applica il contratto dell'edilizia, sanzioni per chi non si adegua

Una nota del ministero del lavoro fa chiarezza sul contratto di lavoro da applicare nei cantieri

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha emanato la nota n. 14775 del 26 luglio 2016,  con la quale richiama l’attezione degli organi di vigilanza sulla necessità di procedere
alla verifica dei rispetto dei contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative anche in relazione al personale impiego nell’ambito di appalti pubblici.

La verifica sul mancato rispetto dei citati contratti comporta l’impossibilità di fruire di qualsiasi beneficio normativo e contributivo che l’ordinamento intende riservare a determinate platee di datori di lavoro, ivi compreso l’esonero contributivo già previsto dalle leggi di Stabilità 2015 e 2016.

La questione, va ricordato, nasce dal fatto che, al momento, in cantiere troviamo diverse tipologie di contratto, con costi differenziati. Visto che il Ccnl edile spicca per i suoi costi contributivi elevati, si è fatta strada negli anni la tendenza ad utilizzare altri accordi meno onerosi.

Ora è più chiaro che nei cantieri dove si lavora alla realizzazione di opere pubbliche si deve quindi applicare il contratto nazionale dell'edilizia. Il D.Lgs. n. 50/2016, all’art. 30, comma 4, ha stabilito inequivocabilmente l’applicazione del "contratto leader" in relazione al settore e alla zona in cui eseguono le prestazioni. In particolare si prevede che "al personale impiegato nel lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente".

Tale assunto è stato peraltro evidenziato più volte, sia pur con specifico riferimento al settore edile, sia da questo Ministero (v. ML nota 1 luglio 2015, n. 10565, secondo cui "le imprese partecipanti all’appalto, a fronte di una stessa attività, qualificabile come edile, dedotta in misura prevalente nel disciplinare di gara, devono applicare il CCNL edilizia"), sia dall’ANAC (parere n. 6 del 4 febbraio 2015, secondo cui "al fine di chiarire circa l’obbligatorietà o meno dell’iscrizione presso la Cassa edile è necessario tenere presente l’oggetto dell’affidamento (e non le tipologie di attività esercitate eventualmente dall’operatore economico) che, nel caso in esame attiene in misura prevalente alla categoria delle opere generali di lavori (OG1) e come tali espressamente rientranti fra le attività previste dal CCNL del settore edile").

Del resto l’art. 4, comma 1 del D.P.R. n. 207/2010 recante il "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163", al riguardo già specificava che "per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, l’esecutore, il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti e cottimi (...) devono osservare le norme e precisazioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori".

La rilevanza che assume il contratto siglato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative nell’ambito delle procedure di appalto pubblico è peraltro confermato dal fatto che lo stesso viene individuato quale parametro di riferimento per la determinazione del costo del lavoro sia nella fase progettuale dell’appalto ai fini della determinazione dei relativi costi (cfr. art. 23, comma 16), sia nella successiva fase di aggiudicazione dell’appalto ai fini della individuazione delle c.d. offerte anomale (cfr. art. 97).

Ai sensi dell’art. 97, infatti, viene considerata anormalmente bassa con conseguente esclusione del partecipante alla gara, l’offerta che contempli un costo del personale inferiore ai minimi salariali retributivi indicati in apposite tabelle predisposte annualmente "dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali" (cfr art. 23, comma 16).

Responsabilità solidale

Nell’ambito delle procedure di appalto le disposizioni di cui al D.L. n. 338/1989 e n. 248/2007 assumono rilevanza anche ai fini della responsabilità solidale prevista dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 - oltre che, in termini generali, dall’art. 1676 c.c. - con riferimento agli obblighi contributivi e retributivi non correttamente assolti da parte dell’appaltatore o del subappaltatore.

Da un lato, l’art. 105, comma 8, del D.Lgs n. 50/2016 stabilisce una responsabilità in via esclusiva del contraente principale nei confronti della stazione appaltante e una responsabilità in solido dell’aggiudicatario con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi; dall’altro il comma 9 dello stesso articolo pone l’obbligo in capo all’affidatario di "osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguano le prestazioni" nonché di rispondere "in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto". Tali disposizioni vanno lette unitamente a quelle che individuano nel contratto collettivo sottoscritto dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative il parametro di riferimento per la definizione degli obblighi retributivi e contributivi.

Alla luce delle considerazioni che precedono e in continuità con le indicazioni già fornite in precedenti istruzioni operative, il personale ispettivo terrà conto del quadro normativo citato ogniqualvolta svolga la propria attività nei confronti delle imprese che operano nell’ambito di appalti pubblici, adottando i relativi provvedimenti da segnalare alle stazioni appaltanti.

Il presidente del Formedil Massimo Calzoni giudica positivamente il documento perchè ribadisce la necessità di un controllo che nei lavori edili si applichi il contrato nazionale degli edili e non contratti “strani” o “anomali”. C’è ancora un buco: si parla solo di LLPP e non di lavori privati, e poi vi sono delle aree grigie, in quanto si fa riferimento solo ai lavori prevalentemente edili, ma sappiamo che sino tante situazioni miste. Il vero passo avanti però sarebbe quello di applicare un “contratto di cantiere” a cui le parti sociali stanno lavorando.

 

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