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Dal Mise chiarimenti sui Decreti Efficienza Energetica

Il 1 agosto 2016 il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato un’altra serie di FAQ sul DM 26 giugno 2015 e il DLgs 28/2011.

Il 1 agosto 2016 il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato un’altra serie di FAQ sul DM 26 giugno 2015 e il DLgs 28/2011.
 
Il documento si propone di fornire ulteriori chiarimenti per l’applicazione delle disposizioni previste dal decreto ministeriale 26 giugno 2015 recante modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e dell’utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici nonché dell’applicazione di prescrizioni e requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici, attuativo dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005,n. 192, come modificato dalla Legge 3 agosto 2013, n. 90 e dal decreto ministeriale 26 giugno 2015 recante adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.
Il documento, che integra le FAQ già pubblicate sull’argomento nel mese di ottobre 2015, riporta per ogni disposizione oggetto di analisi, il dubbio riscontrato con maggior frequenza e il relativo chiarimento.
Il documento è stato predisposto con il supporto tecnico di ENEA e CTI e i contenuti sono stati oggetto di confronto con le principali associazioni di categoria del settore.
 
Gli aspetti principali riguardano: ampliamenti volumetrici e cambio di destinazione d’uso, obblighi del DLgs 28/11, requisiti sugli impianti, compilazione dell’APE, chiarimenti sui calcoli, sulle definizioni, ecc.
 
A titolo di esempio se ne riportano alcune, lasciando la lettura integrale nel documento scaricabile al seguente LINK.
 
D. La superficie in pianta da considerare per il calcolo della potenza delle fonti energetiche rinnovabili elettriche da installare è quella della proiezione dell’edificio sul terreno?
R. Sì, per superficie in pianta al livello del terreno per il calcolo della potenza da installare si intende la proiezione al suolo della sagoma dell'edificio. Nel calcolo della superficie non si tengano in considerazione le pertinenze (sulle quali però possono essere installati gli impianti).
Si noti che gli obblighi dell'allegato 3 sono previsti anche nel caso di edificio non climatizzato. In quest'ultimo caso, naturalmente, la quota rinnovabile per la parte termica sarà automaticamente rispettata (essendo 0 il consumo). Dovrà comunque essere rispettato l'obbligo di installazione di potenza elettrica di cui al punto 3 dell'allegato 3.
 
D. Come si regolamenta il cambio di destinazione d’uso?
R. Nel contesto del DM Requisiti Minimi il cambio di destinazione d’uso si configura come segue a seconda dei casi:
- qualora il cambio di destinazione d’uso avvenga senza interventi che ricadano nelle casistiche del DM Requisiti Minimi, non vi sono requisiti;
- qualora il cambio di destinazione d’uso avvenga con interventi che ricadano nelle casistiche del DM Requisiti Minimi, vi sono requisiti a seconda del livello di intervento.
Si noti che, se il cambio di destinazione d’uso avvenisse contestualmente all’annessione a una unità immobiliare esistente, tale situazione si configurerebbe come ampliamento di quest’ultima e quindi comporterebbe il rispetto dei relativi requisiti a seconda del tipo di ampliamento.
 
D. Cosa si intende con ristrutturazione dell’impianto termico?
R. La ristrutturazione di un impianto termico è definita nel d.lgs. 192/2005 come un insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che dei sistemi di distribuzione ed emissione del calore. Rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico da centralizzato a impianti termici individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari, o in parti di edificio, in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato.
Per modifica sostanziale di un impianto termico si intende:
- sostituzione contemporanea di tutti i sottosistemi (generazione, distribuzione ed emissione);

- sostituzione combinata della tipologia del sottosistema di generazione, anche con eventuale cambio di vettore energetico, e dei sottosistemi di distribuzione e/o emissione. 

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