Data Pubblicazione:

Responsabilità solidale negli Appalti: Referendum approvato, si vota in primavera

La Corte Costituzionale ha dichiarato ammissibile il quesito referendario sull'abrogazione delle disposizioni limitative della responsabilità solidale in materia di appalti. Ok anche al quesito sull'abolizione dei voucher, inammissibile quello per ripristinare l'art.18 dello Statuto dei Lavoratori

Il Referendum sulla responsabilità solidale appaltante-appaltatore si farà. Lo ha confermato la decisione di ammissibilità della Corte Costituzionale, che ieri ha dato il via libera al quesito referendario denominato "abrogazione disposizioni limitative della responsabilità solidale in materia di appalti". La Consulta ha ammesso anche il Referendum sull'abolizione dei voucher mentre ha dichiarato inammissibile quello sul ripristino dell'art.18 dello Statuto dei Lavoratori, modificato dal Jobs Act.

Obiettivo del Referendum sugli Appalti chiesto dalla CGIL, è "rendere il regime di responsabilità solidale omogeneo, applicabile in favore di tutti i lavoratori a prescindere dal loro rapporto con il datore di lavoro". Si chiede quindi di ripristinare la responsabilità in solido tra appaltante e appaltatore tramite l'abrogazione di una parte dell'art.29 comma 2 del d.lgs. 276/2003.

Nel dettaglio, sono due i punti contestati: il primo concerne la possibilità che esistano contratti collettivi di lavoro che derogano agli obblighi di responsabilità solidale tra imprese appaltatrici e subappaltatrici nei confronti dei lavoratori: il secondo riguarda il rapporto di "solidarietà" tra committente, appaltatori e subappaltatori nei confronti dei lavoratori.

Se al Referendum vincerà il sì, il lavoratore - in caso di inadempienze su salari e contributi - potrà rivalersi immediatamente sul committente, non dovendo passare obbligatoriamente (come adesso) sul proprio datore di lavoro. Ci sarebbe pertanto la possibilità di rivalersi sull'impresa più "liquida", risparmiando tempi e costi del procedimento per far valere i propri diritti. Le imprese, poi, dovrebbero rivalersi nei confronti del committente.

Il testo del quesito
«Volete voi l'abrogazione dell'art. 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30", comma 2, limitatamente alle parole "Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarita' complessiva degli appalti," e alle parole "Il committente imprenditore o datore di lavoro e' convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro puo' eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilita' solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva puo' essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori?».