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Opere superspecialistiche: da oggi in vigore il decreto. Le specifiche

Opere superspecialistiche, si parte: l'elenco delle cosiddette opere che richiedono lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, nonché i relativi requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione è definito dal decreto del MIT

Dopo la pubblicazione in Gazzetta avvenuta lo scorso 3 gennaio, il decreto del MIT n.248 del 10 novembre 2016 sulle opere superspecialistiche entra ufficialmente in vigore da oggi 19 gennaio 2017.

Le cd. opere specialistiche sono quelle, previste dall'art. 89 comma 11 del Nuovo Codice Appalti, per le quali non è possibile l'avvalimento qualora il loro valore superi il 10% dell’importo totale dei lavori e per le quali, ai sensi dell’art.105, comma 5 del Codice, l’eventuale subappalto non puo’ superare il 30% dell’importo delle opere e, non puo’ essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

Nello specifico, l'art.2 del decreto stabilisce che le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica sono:

  • OG 11 Impianti tecnologici;
  • OS 2-A Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico;
  • OS 2-B Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario;
  • OS 4 Impianti elettromeccanici trasportatori;
  • OS 11 Apparecchiature strutturali speciali;
  • OS 12-A Barriere stradali di sicurezza;
  • OS 12-B Barriere paramassi, fermaneve e simili;
  • OS 13 Strutture prefabbricate in cemento armato;
  • OS 14 Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;
  • OS 18-A Componenti strutturali in acciaio;
  • OS 18-B Componenti per facciate continue;
  • OS 21 Opere strutturali speciali;
  • OS 25 Scavi archeologici;
  • OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi;
  • OS 32 Strutture in legno.

Riguardo la base di calcolo della quota appaltabile delle diverse categorie, si segnala che da un lato in via generale il subappalto è consentito nel limite massimo del 30% rispetto all'importo totale del contratto (quindi sulla base dell'offerta avanzata dall'impresa), mentre per le superspecialistiche il subappalto è ammesso entro il 30% dell'importo della singola lavorazione (quindi dal valore desumibile dalla base d'asta).

Requisiti di specializzazione
Le indicazioni del Ministero in merito riprendono in parte i contenuti dell'art.79 del Dpr 207/2010. Per realizzare cioè le opere sopra-indicate è necessario quindi:

  • a) nelle categorie OS 11, OS 12-A, OS 12-B, OS 13, OS 18-A, OS 18-B, OS 21 e OS 32, avere nel proprio organico personale tecnico specializzato, appositamente formato e periodicamente aggiornato, per la corretta installazione e messa in esercizio dei prodotti e dei dispositivi da costruzione, anche complessi, impiegati nelle relative categorie di lavori, nonche’, nei casi previsti dalle norme tecniche di riferimento, in possesso di attestazioni di qualificazione rilasciate da organismi riconosciuti;
  • b) nelle categorie OS 13, OS 18-A, OS 18-B e OS32 disporre di un adeguato stabilimento industriale specificamente adibito alla produzione dei beni oggetto della relativa categoria;
  • c) nella categoria OG 11 possedere, per ciascuna delle categorie di opere specializzate individuate con l’acronimo OS 3 (impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie), OS 28 (impianti termici e di condizionamento) e OS 30 (impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi), almeno la percentuale di seguito indicata dei requisiti di ordine speciale previsti per l’importo corrispondente alla classifica richiesta: 1) categoria OS 3: 40 per cento; 2) categoria OS 28: 70 per cento; 3) categoria OS 30: 70 per cento.