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Aspetto architettonico e decoro: la Cassazione chiarisce punti di contatto e differenze

Secondo la Corte, la nozione dell'aspetto architettonico relativo alla facoltà dei condomini di costruire in sopraelevazione, coinvolge una serie di valutazioni connesse alla compatibilità con lo stile architettonico dell'edificio

La Corte di cassazione, sezione VI civile, con l'ordinanza n. 17350/2016 depositata il 25 agosto, ribadisce un concetto fondamentale più volte espresso

Decoro e aspetto architettonico sono complementari ma al tempo stesso diversi. Le loro relazioni e i parametri di distanza tra i due 'concetti', ancora una volta, vengono ribaditi dalla Corte di Cassazione nella sentenza n.17350/2016, depositata lo scorso 25 agosto.

Per la Suprema Corte, mentre la nozione dell'aspetto architettonico, contenuta nell'art. 1127 del Codice Civile e relativo alla facoltà dei condomini di costruire in sopraelevazione, coinvolge una serie di valutazioni connesse alla compatibilità con lo stile architettonico dell'edificio (Cass., sez. 2, n. 1025 del 2004), il decoro dell'immobile (art. 1120 del Codice Civile) si esprime nell'omogeneità delle linee e delle strutture architettoniche, ossia nell'armonia estetica dell'edificio (Cass., sez. 2, n. 10350 del 2011).

A rinforzo di quanto sopra, la Cassazione ribadisce che "le due nozioni, a luce meridiana, vivono un rapporto di stretta complementatarietà, tale da escludere uno iato netto tra le due, le quali appaiono anzi l'un l'altra imprescindibili, risolvendosi la valutazione di continuità stilistica in una verifica del rispetto delle direttive architettoniche impresse dal progettista".

Nella contestazione specifica, il giudice distrettuale ha ancor meglio precisato che, "a prescindere dall'applicabilità o meno dei principi dettati dalla giurisprudenza per il decoro, l'opera realizzata è venuta a modificare illegittimamente l'aspetto architettonico dell'edificio, non solo tenendo conto del suo aspetto originario, ma anche alla luce delle modifiche apportate nel corso degli anni ed emerse nella consulenza tecnica d'ufficio".