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In vigore dal 23 settembre le norme tecniche prevenzione incendi per le attività turistico ricettive

Con l'uscita in GU diventano obbligatorie le nuove norme tecniche prevenzione incendi per le attività ricettive turistico

Si ricorda che il MINISTERO DELL’INTERNO con il Decreto 9 agosto 2016 ha proceduto all'Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico- alberghiere, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. e che il provvedimento è andato in G.U. n. 196 del 23-8-2016

Grazie alla segnalazione dell'ing. Roberto Masciopinto si ricorda ai nostri lettori che:

  • La norma entra in vigore il 23 settembre 2016.
  • Le nuove norme tecniche si possono applicare alle attività turistico-alberghiere di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 66 esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero per quelle di nuova realizzazione, ad esclusione delle strutture turistico – ricettive nell’aria aperta e dei rifugi alpini.
  • Le nuove norme tecniche si possono applicare alle attività di cui sopra in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell’interno del 9 aprile 1994, al decreto del Ministro dell’interno del 6 ottobre 2003 e al decreto del Ministro dell’interno del 14 luglio 2015.

Ecco il LINK al DOCUMENTO

 



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