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Liberi professionisti volontari: le regole sui rimborsi per le attività di protezione civile

Pubblicata la Circolare dei Consulenti del lavoro dove sono spiegati i diritti, le coperture assicurative, i rimborsi degli operatori volontari che partecipano ad attività di soccorso e di assistenza in occasione di calamità naturali o catastrofi.

Pubblicata la Circolare dei Consulenti del lavoro dove sono spiegati i diritti, le coperture assicurative, i rimborsi degli operatori volontari che partecipano ad attività di soccorso e di assistenza in occasione di calamità naturali o catastrofi.
Ai volontari lavoratori autonomi previsto un rimborso limite di 103,29 euro/giorno lordi.
 
Molti i volontari attivi in questi giorni nelle zone colpite dal sisma. Potremmo dire un esercito di persone che hanno deciso di mettere a disposizione degli altri parte del proprio tempo.
 
Tra questi liberi professionisti o dipendenti.
 
Sulla questione dei rimborsi e dei permessi retribuiti i Consulenti del lavoro hanno diramato una Circolare in cui la Fondazione Studi dei consulenti del lavoro illustra una serie di regole applicabili ai casi concreti di dei lavoratori volontari impegnati nelle attività di Protezione civile in questi giorni nelle province del Centro Italia.
 
Di seguito le indicazione della Circolare dei Consulenti del lavoro, all’interno della quale sono presenti fac simili per i permessi dei lavoratori e per i rimborsi ai datori di lavoro e ai liberi professionisti.
 
Nella circolare si specifica innanzitutto che “ I lavoratori operanti nelle organizzazioni della protezione civile in qualità di volontari possono chiedere al proprio datore di lavoro (pubblico e privato) di assentarsi dal lavoro per l’espletamento delle attività di soccorso e di assistenza in occasione di calamità naturali o catastrofi nonché per le attività di addestramento e simulazione, pianificate dall’Agenzia Nazionale per la Protezione civile o dalle altre strutture operative istituzionali di protezione civile (DPR 194/2001).”
 
I volontari “che partecipano all’opera di soccorso (effettivamente prestato) hanno diritto:
- al mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
- al mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;
- alla copertura assicurativa secondo le modalità previste dall’articolo della legge 11 agosto 1991, n. 266, e successivi decreti ministeriali di attuazione.
 
La retribuzione corrisposta è soggetta al normale trattamento previdenziale e fiscale.
Il datore di lavoro deve consentire il predetto impiego per un periodo non superiore a 30 giorni consecutivi e fino a 90 giorni nell’anno.
Per le attività di simulazione i limiti sono 10 giorni consecutivi e 30 nell’anno, mentre nel caso di stato di emergenza nazionale i termini sono rispettivamente di 60 e 180 giorni.”
 
RIMBORSO PER I LAVORATORI AUTONOMI. Secondo quanto indicato dall’art. 10 del D.P.R. n. 194/2001, “ai volontari lavoratori autonomi appartenenti alle organizzazioni di volontariato e legittimamente impiegati in attività di protezione civile, che ne fanno richiesta, è corrisposto il rimborso per il mancato guadagno giornaliero calcolato sulla base della dichiarazione dei redditi (modello “UNICO”) presentata l'anno precedente a quello in cui è stata prestata l'opera di volontariato, nel limite di Euro 103,29 giornalieri lordi.”
 
PERMESSI RETRIBUITI AI LAVORATORI DIPENDENTI. Per quanto riguarda invece i volontari che sono lavoratori dipendenti “compete l'intero trattamento economico e previdenziale per i giorni di assenza ( l'avvenuto impiego del volontario è certificato dal sindaco del comune ove ha operato). La retribuzione è corrisposta dal datore di lavoro che ha la facoltà di chiederne il rimborso all'istituto di previdenza cui il lavoratore è iscritto.”
 

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