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Censimento dei danni: tutte le indicazioni su chi svolge le verifiche e come

il Dipartimento della Protezione civile ha diramato un Circolare che definisce le procedure operative, gli strumenti di rielevo e gestione per il censimento dei danni e l’agibilità post evento delle costruzioni.

Sulla questione il Dipartimento della Protezione civile ha diramato un Circolare che ne definisce le procedure operative, gli strumenti di rielevo e gestione per il censimento dei danni e l’agibilità post evento delle costruzioni.
 
Proseguono le attività legate alla gestione dell’emergenza per il terremoto che, lo scorso 24 agosto, ha colpito le Regioni del centro Italia.
In questi giorni si sta lavorando, a ritmi serrati, alle verifiche di agibilità sugli edifici pubblici, a partire dalle scuole, anche in vista dell’imminente riapertura dell’anno scolastico.
Dallo scorso 5 settembre, sono inoltre partiti ad Accumoli i primi sopralluoghi sugli edifici privati, a cominciare da quelli che non hanno subito crolli, per favorire un rientro il più rapido possibile delle persone la cui casa è agibile o può essere nuovamente abitata con piccoli interventi. Progressivamente le squadre si sposteranno verso le zone rosse dei Comuni colpiti, dove i crolli e gli edifici gravemente danneggiati sono numerosi.

 
Ma chi svolge la verifica?
La verifica è a cura di tecnici abilitati Aedes (Agibilità e danno nell’emergenza sismica) o esperti. Questi tecnici devono essere stati formati in uno dei corsi sulla “Valutazione di agibilità e rilievo del danno”, organizzati secondo lo standard condiviso col Dipartimento della Protezione Civile. Solo per i dipendenti pubblici o per il personale dei centri di competenza - che non abbiano seguito i corsi - è necessario avere la qualifica di esperto e quindi aver partecipato a campagne di rilievo del danno dal 1997 per almeno tre diversi eventi, con un numero minimo di 15 giornate di sopralluoghi, o in caso di singolo evento, aver effettuato almeno 30 giornate di sopralluoghi.
 
Che cos’è la scheda Aedes?
La scheda Aedes - utilizzata a partire dal terremoto umbro-marchigiano del 1997 e in tutti gli eventi sismici successivi - è un scheda per il rilevamento speditivo dei danni, la definizione di provvedimenti di pronto intervento e la valutazione dell’agibilità post-sismica di edifici con tipologia strutturale ordinaria (in muratura, in cemento armato o acciaio intelaiato o a setti) dell’edilizia per abitazioni e/o servizi. Questa scheda non può essere applicata a edifici industriali (quali ad esempio i capannoni prefabbricati, per i quali si una scheda dedicata), monumentali (in particolare le chiese, per le quali esiste un altro tipo di scheda), o altri manufatti (come, ad esempio, i serbatoi), né a ponti e altre opere infrastrutturali.
 
PER IL CITTADINO. Ma cosa deve fare invece un cittadino per richiedere un sopralluogo?
il cittadino deve richiesta al proprio Comune o al Centro operativo comunale compilando il modulo allegato alle “Indicazioni operative per il censimento danni”, pubblicate sul sito del Dipartimento della Protezione Civile.

Il modulo da compilare per le abitazioni private è il Modello IPP “Istanza di sopralluogo per edifici/opere pubbliche, privati”. 

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