Data Pubblicazione:

La Lombardia incentiva le diagnosi energetiche nelle Pmi: pubblicato il bando

Secondo le indicazioni del Bando pubblicato nel Bollettino regionale, le PMI lombarde potranno usufruire di un contributo che copre il 50% delle spese ammissibili per la realizzazione di diagnosi energetiche o per l’adozione del sistema di gestione ISO 50001 Previsto il contributo massimo di € 5.000 per ogni diagnosi energetica e di € 10.000 per ogni adozione del sistema di gestione ISO 50001.

Secondo le indicazioni del Bando pubblicato nel Bollettino regionale, le PMI lombarde potranno usufruire di un contributo che copre il 50% delle spese ammissibili per la realizzazione di diagnosi energetiche o per l’adozione del sistema di gestione ISO 50001
Previsto il contributo massimo di € 5.000 per ogni diagnosi energetica e di € 10.000 per ogni adozione del sistema di gestione ISO 50001.
 
Tutte le indicazioni sulle agevolazioni sono contenute sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, Serie Ordinaria n. 37 pubblicato lo scorso 13 settembre 2016, e contenente il bando per incentivare la realizzazione di diagnosi energetiche o l’adozione di un sistema di gestione dell’energia conforme alla norma ISO 50001.
 
SOGGETTI BENEFICIARI
Il bando è rivolto alle Piccole e Medie imprese, che abbiano i seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:
a) non siano soggetti obbligati ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del D.Lgs 102/2014, ovvero, che non siano iscritte nell’elenco annuale istituito presso la Cassa Conguaglio per il settore elettrico ai sensi del decreto interministeriale 5 aprile 2013;
b) abbiano la sede legale e la sede operativa (o le sedi operative) per cui viene chiesto il contributo in Lombardia
c) mantengano il requisito di cui sopra in sede di pagamento del contributo;
d) siano regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese da almeno 2 anni alla data del 30.10.2015 (data di approvazione del Programma regionale);
e) se si tratta di imprese di servizi, siano costituite sotto forma di società;
f) siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non siano in stato di fallimento o di liquidazione (anche volontaria) o di amministrazione controllata o di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente secondo la vigente normativa statale;
g) siano compatibili con i criteri indicati nel Regolamento (UE) n. 1407/2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;
a) non rientrino tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
b) siano in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente e siano in regola con gli obblighi contributivi;
c) non siano state destinatarie, nei tre anni precedenti la domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal MISE e dal Ministero dell’Ambiente, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce.
d) non siano imprese in difficoltà secondo la definizione di cui all’art. 2 punto 18 del Reg. UE 651/20114;
 
CONTRIBUTO E SPESE AMMISSIBILI
Il contributo è finalizzato a coprire il 50% delle spese ammissibili per la realizzazione di diagnosi energetiche o per l’adozione del sistema di gestione ISO 50001 in ognuna delle sedi operative in cui svolge la propria attività la PMI, fino ad un massimo di 10 sei operative.
Le spese ammissibili non saranno considerate oltre l’importo di:
- € 10.000 al netto dell’iva per ciascuna diagnosi energetica;
- € 20.000 al netto dell’iva per la 50001 per ciascuna adozione del sistema di gestione ISO 50001.
 
Pertanto, il contributo massimo che potrà essere riconosciuto sarà di:
- € 5.000 per ogni diagnosi energetica;
- € 10.000 per ogni adozione del sistema di gestione ISO 50001.
 
L’assegnazione del contributo avverrà secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, fatta salva la verifica dei requisiti previsti per la presentazione della domanda, da svolgersi entro 30 giorni dal ricevimento della domanda medesima. Tale contributo è cumulabile con altri incentivi concessi da Regione Lombardia o da altri Enti, fatto salvo il rispetto dei limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sugli aiuti de minimis.

    

Allegati