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Permesso edilizio, cosa succederà? La situazione nelle diverse regioni

A qualche mese dalla scadenza della proroga prevista dal decreto del Fare, l'ANCE fa il punto in un dossier contenente informazioni sulle normative autonome di alcune regioni dove è possibile chiedere e ottenere allungamenti di durata dei titoli abilitativi

Tic tac tic tac: sui permessi edilizi inizia il conto alla rovescia. Sta infatti per scadere, la proroga prevista dall'art.30 del cd. Decreto del Fare (DL 69/2013, convertito con la legge 98/2013) che ha introdotto due distinte proroghe per i termini di inizio e fine lavori, ossia:

  1. comma 3: una proroga di 2 anni per i termini di inizio e ultimazione dei lavori come indicati nei titoli abilitativi rilasciati o comunque formatisi prima del 22 giugno 2013;
  2. comma 3bis: una proroga di 3 anni sia per il termine di validità, sia per i termini di inizio e fine lavori delle convenzioni di lottizzazioni o comunque degli accordi similari come denominati dalla legislazione regionale stipulati sino al 31 dicembre 2012.

Entrambe le disposizioni valgono dal giorno di entrata in vigore del DL, ossia il 21 agosto 2013, e sono state pensate per aiutare i proprietari e gli operatori in periodo di crisi, per consentire rinvii e rallentamenti dei lavori senza dover ripartire daccapo richiedendo di nuovo il permesso. Nel frattempo, però, diverse regioni (Emilia Romagna, Frriuli Venezia Giulia, Sicilia, Provincia di Trento, Umbria e Valle d'Aosta) hanno introdotto norme autonome, che prevedono una possibilità "ordinaria" di chiedere e ottenere allungamenti di durata dei titoli abilitativi, anche senza i presupposti eccezionali previsti a regime dalla legislazione nazionale. In alcune Regioni è addirittura possibile richiedere la proroga anche per la Dia e la Scia.

Permessi edilizi: la normativa nazionale
Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e fine lavori. L'inizio dei lavori deve avvenire a massimo 1 anno dal rilascio del titolo, la fine a massimo 3 anni dall'inizio dei lavori.

La proroga, da richiedere anteriormente alla scadenza dei termini, è possibile (concessione con procedimento motivato) in caso di:
fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso; ?

  • la mole dell'opera da realizzare; ?
  • le particolari caratteristiche tecnico-costruttive dell'opera; ?
  • le difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori; ?
  • le opere pubbliche nel caso in cui il finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.

Nel caso della Scia (articolo 19, legge 241/90 e 22/23 bis, DPR 380/2001), invece, i termini per l'inizio dei lavori scattano alla presentazione della Scia o successivamente all'acquisizione dei relativi atti di assenso e pareri, mentre per la fine dei lavori non è indicata a livello statale ma avendo sostituto la Dia si può fare riferimento al relativo termine di efficacia di tre anni. Non sono previste proroghe.

Norme regionali

1. Umbria (legge regionale 1/2015)
Permesso di costruire: INIZIO 1 anno dal rilascio del titolo abilitativo?; FINE 4 anni dall'inizio dei lavori.?
Proroga: su richiesta presentata anteriormente alla scadenza e per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso, termine prorogato con provvedimento motivato massimo per 2 anni.

2. Sicilia (LR 16/2016)
Permesso di costruire: INIZIO 1 anno dal rilascio del titolo abilitativo; FINE 3 anni dall'inizio dei lavori.
Proroga: prorogati di due anni entrambi i termini, a condizione che i lavori da eseguirsi non risultino in contrasto con nuovi strumenti urbanistici, approvati o adottati, salvo comunicazione della dichiarazione di inizio lavori.

3. Emilia Romagna (LR 15/2013)
Permesso di costruire: INIZIO 1 anno dal rilascio del titolo abilitativo; FINE 3 anni dall'inizio dei lavori.
Proroga: possibile, per entrambi i termini, con comunicazione motivata da parte dell'interessato, dove sia allegata la dichiarazione del progettista abilitato con cui si assevera che a decorrere dalla data di inizio lavori non sono entrate in vigore contrastanti previsioni urbanistiche.

4. Friuli Venezia Giulia (LR 19/2009)
Permesso di costruire: INIZIO non indicato; FINE 3 anni dall'inizio dei lavori
Proroga: possibile solo per l'ultimazione, previa presentazione di istanza motivata.
SCIA: La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova segnalazione, salvo che la stessa non rientri negli interventi realizzabili in attività edilizia libera. L'interessato è comunque tenuto a comunicare al Comune la data di ultimazione dei lavori.