Data Pubblicazione:

Decreto Terremoto: rettifica sulle agevolazioni alla ricostruzione privata

In Gazzetta Ufficiale l’avviso che cancella due commi dell'articolo 6 del Decreto Terremoto sui criteri e le modalità generali per la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata

In Gazzetta Ufficiale l’avviso che cancella due commi dell'articolo 6 del Decreto Terremoto sui criteri e le modalità generali per la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata

Il Decreto Terremoto ha i suoi primi aggiustamenti. Riguardano i criteri e le modalità generali per la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata. 
Le rettifiche, che prevedono l’abolizione dei commi 5 e 6 dell’articolo 6 (“Criteri e le modalità generali per la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata”), sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n.248 del 22 ottobre, e cambiano la numerazione dei commi dal 7 al 15, che passano automaticamente dal 5 al 13.
Questi i due commi aboliti:

  • comma 5. Per gli interventi di cui alla lettera c) del comma 2 su immobili di cui all'articolo 1, comma 2, la percentuale del contributo dovuto non supera il 50 per cento secondo le modalità stabilite con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2. Nei soli casi in cui gli immobili siano ricompresi all'interno di unita' minime di intervento (UMI) di cui all'articolo 11, comma 3, in centri storici e borghi caratteristici, la percentuale e' pari al 100 per cento del contributo determinato secondo le modalità stabilite con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2.
  • comma 6. Il contributo concesso è al netto dell'indennizzo assicurativo o di altri contributi pubblici comunque percepiti dall'interessato.