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Terremoto 26 e 30 ottobre: al via la procedura FAST per l'agibilità post-sismica

La procedura per la verifica dell'agibilità post sismica degli edifici privati è attivabile dai sindaci dei comuni. Svolgono i sopralluoghi i tecnici (architetti, ingegneri e geometri) reclutati dai Consigli Nazionali e dalle amministrazioni di appartenenza, nel caso di pubblici dipendenti, e successivamente accreditati dalla Dicomac

La scheda FAST messa a disposizione dalla Protezione Civile permette di verificare l'agibilità sismica degli edifici privati colpiti dai terremoti del 26 e 30 ottobre con una procedura veloce. La pubblicazione della circolare del Dipartimento della Protezione civile n. 59235 del 4 novembre 2016 ha dato infatti il via all'attivazione della procedura FAST-Fabbricati per l'Agibilità Sintetica post-Terremoto.

La ricognizione può essere fatta su singoli edifici oppure su una serie di fabbricati che si trovano in un'area perimetrata dal sindaco, ma le verifiche non possono essere fatte nelle aree maggiormente distrutte, che sono perimetrate con ordinanza sindacale, nelle quali gli edifici dovrebbe essere tutti non utilizzabili.

Inoltre, la nuova valutazione sintetica non potrà essere utilizzata per gli edifici già dichiarati inagibili con la scheda Aedes e la scheda Fast non sostituisce la scheda Aedes per gli aspetti connessi alla ricostruzione.

L'esito della valutazione, riportato in una scheda sintetica, può essere: edificio agibile, edificio non utilizzabile ed edificio non utilizzabile per solo rischio esterno. Nel caso non sia possibile fare il sopralluogo, nella scheda si precisa che questo non è stato eseguito, per difficoltà di accesso nell’area o assenza del proprietario.

A livello tecnico, possono svolgere sopralluoghi i tecnici (architetti, ingegneri e geometri) reclutati dai Consigli Nazionali e dalle amministrazioni di appartenenza, nel caso di pubblici dipendenti, e successivamente accreditati dalla Dicomac.

Tali professionisti devono essere abilitati all’esercizio della professione con competenze di tipo tecnico e strutturale nell’ambito dell’edilizia e devono essere iscritti a un ordine o collegio professionale. I tecnici impiegati in una Pubblica Amministrazione, spiega la Protezione Civile, devono essere in possesso di un titolo di studio relativo a competenze di tipo tecnico strutturale e, qualora non iscritti ad un ordine professionale o senza abilitazione, devono essere dotati di una dichiarazione dell’amministrazione di appartenenza che comprovi la consolidata esperienza nel settore.

La procedura operativa: i passaggi

  • il comune consegna alle squadre il piano dei sopralluoghi con gli edifici da ispezionare;
  • le squadre compilano le schede e ne lasciano una copia ai comuni per l'eventuale adozione di provvedimenti.
  • le schede originali sono consegnate ai Centri Operativi sovracomunali, i quali redigono una lista riepilogativa inviata quotidianamente alla Dicomac e ai sindaci.
  • il Centro Operativo sovracomunale consegna gli originali alla Dicomac.