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“Click day” per il credito collegato alla bonifica dell’amianto

Oggi è il primo giorno utile per “prenotare” l’accesso al credito d’imposta per gli interventi di bonifica dell’amianto. Le domande per fruire dell’incentivo fiscale devono essere presentate a partire, appunto, da oggi e entro e non oltre il 31 marzo 2017, utilizzando la piattaforma web messa a disposizione dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa registrazione.

A cura di EUROCONFERENCE- Articoli di Laura Mazzola
 
Oggi è il primo giorno utile per “prenotare” l’accesso al credito d’imposta per gli interventi di bonifica dell’amianto.
 
Le domande per fruire dell’incentivo fiscale devono essere presentate a partire, appunto, da oggi e entro e non oltre il 31 marzo 2017, utilizzando la piattaforma web messa a disposizione dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa registrazione.
 
Nella singola domanda occorre indicare:
  • il costo complessivo degli interventi;
  • l’ammontare delle singole spese;
  • l’ammontare del credito d’imposta richiesto.
È inoltre necessario dichiarare che l’impresa non sta usufruendo, in relazione alle medesime voci di spesa, di altre agevolazioni previste dalla normativa nazionale, regionale o comunitaria.
 
Vanno infine allegati:
  • il piano di lavoro del progetto di bonifica presentato all’Asl competente;
  • la comunicazione di ultimazione dei lavori inviata all’Asl competente, comprensiva della documentazione attestante l’avvenuto smaltimento in discarica autorizzata e, nel caso di amianto friabile in ambienti confinanti, anche la certificazione di restituibilità degli ambienti bonificati redatta da Asl;
  • l’attestazione delle spese sostenute rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell’Albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale;
  • la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa agli altri aiuti “de minimis” eventualmente fruiti durante l’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi precedenti.
Entro 90 giorni dall’invio della domanda, il Ministero competente comunica il riconoscimento o il diniego del beneficio.
 
Nell’ipotesi di riconoscimento, il credito di imposta deve essere ripartito ed utilizzato in tre quote annuali di pari importo, da indicare all’interno della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi, fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo, a decorrere dalla dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016.Si evidenzia che il bonus, pari al 50 per cento delle spese sostenute, può essere richiesto dai soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano, nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2016, interventi di bonifica dall’amianto su beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nel rispetto della normativa ambientale e di sicurezza nei luoghi di lavoro.In particolare, ai sensi dell’articolo 2, terzo comma, del decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 15 giugno 2016, “sono considerate eleggibili le spese per la rimozione e lo smaltimento, anche previo trattamento in impianti autorizzati, di:·
  • lastre di amianto piane o ondulate, coperture in eternit;
  • tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, ad uso civile e industriale in amianto;
  • sistemi di coibentazione industriale in amianto”.
Il credito d’imposta spetta a condizione che la spesa complessiva sostenuta, in relazione a ciascun progetto di bonifica unitariamente considerato, sia almeno pari a 20.000 euro e purché l’ammontare totale dei costi eleggibili sia limitato all’importo di 400.000 euro per ciascuna impresa. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. 241/1997.