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Lavori senza permesso e Scia 2: la domanda per il condono si fa così

Sia il proprietario dell'immobile sia il responsabile dell'abuso (costruttore) possono chiedere una sanatoria per i lavori senza permesso, ma è necessario depositare la domanda prima che la sanzione diventi definitiva

Sia il proprietario dell'immobile sia il coatruttore (responsabile dell'abuso) possono chiedere una sanatoria per i lavori senza permesso, ma è necessario depositare la domanda prima che la sanzione diventi definitiva

Il permesso di costruire in sanatoria regolarizza gli interventi edilizi realizzati senza permesso e quindi 'abusi': dopo la recente introduzione della Scia 2 (d.lgs 222/2016) che ha semplificato le norme sui procedimenti per gli interventi, come si ottiene la sanatoria in comune?

Prima di tutto, va sottolineato che la Scia 2 ha eliminato la DIA (denuncia di inizio attività), sostituita dalla Scia (segnalazione di inizio attività), cancellando anche la Cil (comunicazione di inizio lavori). Poi, 'viriamo' sul permesso di costruire in sanatoria, cha va richiesto al comune e necessita di:

  • conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica vigente al momento della realizzazione del medesimo e a quello della presentazione della domanda (cd. doppia conformità).
  • tempestività della domanda, ossia non deve essere scaduto il termine di 90 giorni dall’ingiunzione di demolizione e ripristino dei luoghi o quello previsto dall’ordinanza di demolizione in caso di ristrutturazione edilizia abusiva.

Ne deriva che la sanatoria si può chiedere solo se l'immobile è regolare a livello urbanistico e il proprietario non ha chiesto le autorizzazioni amministrative di rito. Per ottenerla, si paga una sanzione pecuniaria - a titolo di oblazione - pari al doppio del contributo richiesto per il rilascio del normale permesso a costruire (si parte da 561 euro).

Sanatoria: richiesta e tempistiche
Possono chiedere il condono sia il costruttore responsabile dell'abuso che il proprietario dell'immobile, ma la domanda deve essere presentata prima che la sanzione diventi definitiva: il comune è tenuto, per legge, a sanzionare l'abuso quando ne viene a conoscenza e non a sanarlo. Se, invece, la sanzione è già stata emessa, la sanatoria non è più presentabile.

Una volta presentata, la sanatoria viene esaminata dal comune che verifica la conformità e può respingere la richiesta se non c'è conformità urbanistica o edilizia per altre cause (nel frattempo, eventuali provvedimenti repressivi o sanzionatori sullabuso edilizio restano sospesi per 60 giorni). Se la risposta non arriva entro 60 giorni dalla presentazione, la domanda si intende respinta: il silenzio-diniego comunale può essere contestato, dal richiedente, entro e non oltre ulteriori 60 giorni ma, in ogni caso, deve pagare il permesso/contributo di costruzione (maggiorato) prima che il comune lo rilasci. In caso le violazioni di altezza e superficie non superino il 2% delle msiure indicate, non ci sarà contestazione.

Violazione della Scia
In caso di abuso edilizio con violazione della Scia, serve un'autodenuncia al comune: se l'abuso è ancora in corso d'opera, il dPR 380/2011 prevede una sanzione di 516 euro per la Scia in sanatoria o di 333 euro per la Cila. Se l'autodenuncia arriva a lavori ultimati, invece, l'importo può variare a seconda dell'aumento di valore acquisito dall'immobile grazie all'abuso stesso.

Abusi non sanabili
Quando la sanatoria non è possibile, scatta la demolizione previa decisione del dirigente responsabile e valutazione tecnica della giunta comunale.

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