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Barriere elettroniche ed edilizia antisismica: legge Liguria incostituzionale

La Consulta ha bocciato la norma che esclude dalla preventiva autorizzazione sismica gli interventi sul patrimonio edilizio soggetti a SCIA

Sono illegittime le norme regionali della Liguria (art.20 e 21 LR 12/2015) in materia di abbattimento delle barriere architettoniche (obblighi di adeguamento alle norme sull'accessibilità negli interventi su edifici esistenti) e regole antisismiche (obbligo di autorizzazione dell'ufficio tecnico regionale per interventi edilizi in zona sismica).

Secondo la Corte Costituzionale, che si espressa in questo senso con la sentenza n. 272/2016 del 16 dicembre, entrambe le norme avrebbero violato i principi fondamentali della materia e i livelli essenziali delle prestazioni su diritti civili e sociali che spettano solo allo Stato. Nello specifico, la Liguria 'avrebbe' secondo la Consulta abbassato il livello di prescrizioni e di tutele in materia di abbattimento barriere architettoniche e interventi edilizi in zona sismica.

Barriere architettoniche
L'oggetto del contendere è l'inserimento del comma l-bis all'art.20, secondo il quale, "in caso di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento, ristrutturazione edilizia anche parziale di edifici non già adeguati alle norme sul superamento delle barriere architettoniche che siano sedi di attività aperte al pubblico, le medesime opere non devono determinare un peggioramento delle caratteristiche originarie di accessibilità delle unità immobiliari interessate dalle stesse".

Secondo gli ermellini, “limitandosi a prescrivere un obbligo di non peggioramento delle ‘caratteristiche originarie di accessibilità’ per la realizzazione di opere edilizie sugli edifici esistenti, la norma regionale impugnata invade l’ambito riservato alla potestà legislativa esclusiva statale di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni rese in favore delle persone portatrici di handicap, alterando la delicata graduazione di interessi rimessa, nel sistema di tutela delle persone disabili, al legislatore statale”.

Costruzioni in zone sismiche
Per la Consulta, la modifica apportata alla legge tramite l'art.22 sottrae gli interventi sul patrimonio edilizio soggetti a SCIA dall'obbligo di preventiva autorizzazione. Ne deriva che la norma, “escludendo dalla preventiva autorizzazione sismica gli interventi sul patrimonio edilizio soggetti a SCIA, contrasta con il principio fondamentale secondo cui, nelle zone sismiche, l’autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione condiziona l’effettivo inizio di tutti i lavori, nel senso che in mancanza di essa il soggetto interessato non può intraprendere alcuna opera, pur se in possesso del prescritto titolo abilitativo edilizio" e pertanto è anticostituzionale.

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