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Ripristino danni Terremoto: ok al prezzario unico per la ricostruzione

Il prezzario servirà nell'elaborazione dei computi metrici estimativi, nella definizione degli importi da porre a base di gara, nei procedimenti per la valutazione di anomalia delle offerte, nella redazione dei progetti e nella loro valutazione.

Data di pubblicazione originale dell'articolo: 21/12/2016


Il prezzario servirà nell'elaborazione dei computi metrici estimativi, nella definizione degli importi da porre a base di gara, nei procedimenti per la valutazione di anomalia delle offerte, nella redazione dei progetti e nella loro valutazione. Definiti, con altra ordinanza di Vasco Errani, i contributi per il ripristino degli edifici con danni lievi nelle regioni terremotate.

Dopo la pubblicazione in Gazzetta della conversione in legge del 'primo' Decreto Terremoto e le prime indicazioni sulle specifiche delle modalità degli elenchi dei professionisti per gli incarichi di ricostruzione, ecco che arriva anche il prezzario unico interregionale delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria.

Prezzario unico
Il prezzario unico, allegato all'ordinanza n.7 del 14 dicembre, servirà nell'elaborazione dei computi metrici estimativi, nella definizione degli importi da porre a base di gara, nei procedimenti per la valutazione di anomalia delle offerte, nella redazione dei progetti e nella loro valutazione (art. 23, comma 7 del Nuovo Codice Appalti). E sarà impiegato anche nella fase di esecuzione dei contratti.

Contributo per il ripristino degli edifici lievementi danneggiati
Si tratta dei criteri e dei parametri per la determinazione dei costi ammissibili e dei contributi concedibili per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale d’interi edifici che hanno riportato danni lievi, definiti nell’ordinanza n.8 del Commissario per la ricostruzione. Il contributo per l'esecuzione degli interventi è determinato sulla base del rapporto tra costo dell'intervento e costo convenzionale, secondo dei parametri determinati in base alle tipologie degli edifici, come indicati nell’Allegato 1 all’ordinanza.

Il costo dell'intervento comprende:

  • costi sostenuti per le indagini e le prove di laboratorio sui materiali che compongono la struttura ritenuti strettamente necessari;
  • opere di pronto intervento e di messa in sicurezza;
  • opere di riparazione dei danni e di rafforzamento locale delle strutture danneggiate dell'intero edificio;
  • finiture connesse agli interventi sulle strutture e sulle parti comuni dello stesso;
  • spese per l'esecuzione, da parte dell'impresa affidataria, di lavori in economia (qualora comprese nel progetto esecutivo e previste nel contratto di appalto).

Si specifica che il contributo è pari al 100% del costo ammissibile per ciascuna unità immobiliare e per le relative pertinenze interne al ‘cratere’ ed al 50% del costo ammissibile in tutti gli altri casi. Oltre agli interventi di riparazione e rafforzamento locale necessari per il ripristino dell'agibilità, sono ammessi a contributo gli interventi che producono una riduzione della vulnerabilità dell'intero edificio.

Elenchi dei progettisti e capacità di resistenza: si attendono ordinanze e decreti
Tra le ordinanze più attese, ovviamente, c'è quella che dovrà definire i requisiti minimi di accesso dei professionisti all'albo speciale, ovverosia il "contenitore dell'elenco dei progettisti e dei direttori dei lavori che potranno operare per la ricostruzione dei territori danneggiati. In pratica, dovrà essere indicata una soglia massima di assunzione di incarichi da parte dei professionisti. Questa soglia riguarderà sia le opere pubbliche (compresi i beni culturali di competenza delle diocesi e del MiBACT) che gli interventi di privati e terrà conto dell'organizzazione dimostrata dai professionisti. L’obiettivo è evitare “concentrazioni di incarichi che non trovino giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale”.

Inoltre, il MIT dovrà emanare - su proposta del CSLP - un decreto che definisca le capacità massima o minima di resistenza alle azioni sismiche, che gli edifici privati (compresi quelli di culto) ricadenti in aree 1, 2 e 3 di classificazione sismica, dovranno rispettare. Tale resistenza sarà diversificata in base alle zone sismiche, alla classe d'uso dell'immobile ed alla sua tipologia.

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