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Società tra professionisti obbligatoria: le indicazioni del MISE

In un recente parere il MISE ha precisato che la società tra professionisti (stp) è l'unica ammessa qualora l'attività professionale "protetta" è l'oggetto esclusivo della società

Quando svolgono in forma societaria la professione, e se l'attività professionale protetta è l'oggetto esclusivo della società, per i professionisti 'associati' l'unica forma ammessa è la società tra professionisti (Stp).

Lo ha recentemente ricordato, evidenziandolo, il MISE, che con parere del 23 dicembre 2016 ha ricordato i 'parametri' in questione: la disciplina inerente le società tra professionisti (Stp) costituisce, allo stato attuale, l’unico contesto nel cui ambito è possibile "l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile".

Dove lo svolgimento dell'attività professionale protetta (o di più attività, sempre protette) costituisce l'oggetto esclusivo della società stessa, secondo il MISE solo la Stp "fornisce puntuali parametri volti ad equilibrare e contemperare i contrastanti interessi (l’interesse all’efficienza e allo sviluppo della concorrenza, da una parte; l’interesse a tutelare l’affidamento del cliente nel momento in cui riceve servizi connotati da particolare delicatezza e “sensibilità” dall’altra) che nella fattispecie si confrontano".

Non è possibile, quindi, svolgere queste attività protette tramite una generica società commerciale, perché verrebbero a mancare i parametri sopracitati. Il MISE comunque saegnala che tali strumenti "ben potranno essere utilizzati al fine di costituire società “di mezzi”, oppure società in cui l’aspetto organizzativo e capitalistico risulti del tutto prevalente rispetto allo svolgimento (pur presente) di attività professionali protette”.